Art. 17. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate: a) la legge regionale 6 maggio 1974, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni; b) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. 2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli delle prescrizioni di massima e di polizia forestale delle giunte camerali attive nelle province sotto elencate: a) Provincia di Alessandria: articoli 27, 29, 30 e 31; b) Provincia di Asti: articoli 27, 29, 30 e 31; c) Provincia di Cuneo: articoli 28, 28 bis, 30, 31 e 32; d) Provincia di Novara: articoli 27, 29, 30 e 31; e) Provincia di Torino: articoli 28, 30, 31 e 32; f) Provincia di Vercelli: articoli 27, 29, 30 e 31; ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 9 giugno 1994 BRIZIO