Art. 17. Servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus 1. I Comuni, in attesa di un'apposita normativa, continuano ad esercitare, limitatamente ai servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus, le funzioni amministrative in ordine alla facolta' gia' oggetto dell'art. 113 del regio decreto 18 dicembre 1935, n. 1740. 2. La Giunta regionale emana un provvedimento di indirizzo ai Comuni in materia di servizio di noleggio con conducente a mezzo autobus. 3. I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti copia delle autorizzazioni rilasciate in passato e di quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.