Art. 17.
         Servizi di noleggio con conducente a mezzo autobus
 
   1.  I  Comuni,  in  attesa di un'apposita normativa, continuano ad
esercitare, limitatamente ai servizi di  noleggio  con  conducente  a
mezzo  autobus,  le  funzioni  amministrative in ordine alla facolta'
gia' oggetto dell'art. 113 del regio decreto  18  dicembre  1935,  n.
1740.
   2.  La  Giunta  regionale  emana  un provvedimento di indirizzo ai
Comuni in materia di servizio di  noleggio  con  conducente  a  mezzo
autobus.
   3.  I  Comuni trasmettono all'Assessorato regionale dell'ambiente,
territorio e  trasporti  copia  delle  autorizzazioni  rilasciate  in
passato  e di quelle rilasciate successivamente all'entrata in vigore
della presente legge.