Art. 17. Disposizioni concernenti il comando presso l'Amministrazione regionale 1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e' abrogato. 2. Per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale si applicano gli articoli 56 e seguenti del Testo unico per gli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cosi' come sostituito dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.