Art. 17.
                      Cabina di regia regionale
 
  1.  Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio
dei fondi strutturali comunitari e di tutte le risorse, comunitarie e
statali, e' istituita presso la presidenza della Regione  la  "Cabina
di  regia  regionale"  -  in  prosieguo  "Cabina"  -  con funzioni di
coordinamento,  stimolo,  promozione,  verifica  e  controllo   delle
relative azioni di intervento.
  2. La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione.
Con   decreto   dello   stesso,  previa  deliberazione  della  Giunta
regionale, sono nominati i componenti della  "Cabina"  in  numero  di
cinque,  di  cui  uno con funzioni di presidente, tutti con specifica
esperienza professionale nelle materie di competenza  della  "Cabina"
stessa, scelti al di fuori dell'Amministrazione regionale. L'incarico
dura quattro anni, e' revocabile ed e' rinnovabile una sola volta. Ai
componenti della "Cabina" spetta una indennita' non pensionabile.
  3.  Per il funzionamento e la regolarizzazione delle funzioni della
"Cabina" si provvede con delibera di Giunta di Governo previo  parere
favorevole  della  competente commissione per l'esame delle questioni
concernenti la CE dell'Assemblea regionale siciliana.
  Ai fini dell'applicazione del presente articolo  si  provvedera'  a
norma  dell'art.  4,  secondo  comma,  della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.