Art. 17.
                         Piani agrituristici
 
  1. Possono essere concessi contributi, fino al  settantacinque  per
cento  della  spesa  ritenuta  ammissibile,  in  favore  di Province,
Comunita' montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di
sviluppo agrituristico, aventi come finalita':
   a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture
volte allo sviluppo agrituristico;
   b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di  cui
all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
   c)  lo  studio,  la  realizzazione  e  la  promozione di itinerari
agrituristici;
   d) le attivita' di promozione e pubblicizzazione delle  iniziative
agrituristiche;
   e)  le  iniziative  di  valorizzazione  dell'ambiente  rurale,  di
promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.
  2.  I  piani  integrati  sono  approvati  dalla  Giunta regionale e
inseriti nel programma regionale agrituristico.
  3. I benefici di cui al presente articolo non sono  cumulabili  per
le  medesime  iniziative,  con  analoghi  benefici  previsti da altre
normative regionali, statali o comunitarie.