Art. 17. Piani agrituristici 1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunita' montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalita': a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico; b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristici; d) le attivita' di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche; e) le iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. 2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico. 3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.