Art. 17. Domanda 1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 29/1994. 2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante: a) caratterizzazione ambientale del territorio che evidenzi gli elementi di conformita' con i Piani faunistici venatori provinciali, comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione delle aree coltivate con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto; b) precisazione, a seconda dei casi, relative al modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica; c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici; d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio; e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e stima della consistenza, determinata in via induttiva, della popolazione di ciascuna di esse; f) piano di gestione e controllo del cinghiale, ove presente, e relativo piano di ripristino ambientale; g) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti, o da realizzarsi, con indicazione della specie e del numero stimato di esemplari ospitati annualmente; h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalita' perseguite (ripopolamento, reintroduzione), nonche' la durata dei programmi stessi. i) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a). 3. L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere che attesti la conformita' con il Piano faunistico venatorio provinciale. 4. La Regione, ricevuta la documentazione, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dalla richiesta all'I.N.F.S. e ne da' comunicazione all'interessato entro dieci giorni. 5. La concessione e' rilasciata previo pagamento della tariffa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali). 6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione dell'azienda. 7. La concessione e' soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).