Art. 17.
                               Domanda
 
  1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende
faunistico-venatorie  ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale
n. 29/1994.
  2. La domanda, redatta dagli  interessati  su  carta  legale,  deve
essere  presentata  al  Presidente  della  Giunta  regionale  tramite
l'Amministrazione provinciale nel cui  territorio  ricade  l'azienda,
corredata di una relazione tecnica indicante:
   a)  caratterizzazione  ambientale  del territorio che evidenzi gli
elementi di conformita' con i Piani faunistici venatori  provinciali,
comprendente  l'estensione  totale, l'altimetria minima e massima, la
ripartizione  delle   aree   coltivate   con   relativa   superficie,
l'estensione  di  eventuali  aree  boschive, bacini artificiali, zone
umide, vallive e allagate, aree ad incolto;
   b) precisazione, a  seconda  dei  casi,  relative  al  modello  di
conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
   c)   descrizione   dei   programmi   pluriennali   di  ripristino,
conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento  agli
interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici;
   d)  caratterizzazione  faunistica  del  comprensorio  riguardante,
oltre che le popolazioni  appartenenti  a  specie  cacciabili,  anche
quelle  di  specie protette presenti in forma temporanea o permanente
all'interno del comprensorio;
   e) elenco delle specie per le quali si  richiede  l'autorizzazione
al  prelievo  venatorio e stima della consistenza, determinata in via
induttiva, della popolazione di ciascuna di esse;
   f) piano di gestione e controllo del cinghiale,  ove  presente,  e
relativo piano di ripristino ambientale;
   g) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento
esistenti,  o  da  realizzarsi,  con  indicazione  della specie e del
numero stimato di esemplari ospitati annualmente;
   h)  eventuali  programmi  pluriennali  di  immissione  di   specie
selvatiche   indicanti   le   finalita'   perseguite  (ripopolamento,
reintroduzione), nonche' la durata dei programmi stessi.
   i) planimetria in scala  1:10.000  in  cui  siano  evidenziate  le
tipologie ambientali di cui alla lettera a).
  3.  L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande
entro trenta giorni  dal  ricevimento  delle  stesse,  corredate  del
proprio  parere  che  attesti  la conformita' con il Piano faunistico
venatorio provinciale.
  4. La  Regione,  ricevuta  la  documentazione,  sentito  il  parere
dell'Istituto  Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda
di concessione con atto  del  dirigente  della  Struttura  competente
entro   trenta   giorni   dalla   richiesta  all'I.N.F.S.  e  ne  da'
comunicazione all'interessato entro dieci giorni.
  5. La concessione e' rilasciata previo pagamento della tariffa,  ai
sensi  dell'articolo  23  della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio)  e  della  legge  regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse
sulle concessioni regionali).
  6. Al ricevimento della  dimostrazione  di  pagamento,  la  Regione
provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione dell'azienda.
  7.  La  concessione  e'  soggetta  a tassa e soprattassa di rinnovo
annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio).