Art. 17.
                     Direttori di macrodistretto
 
  1. I direttori di macrodistretto  sono  assunti  con  provvedimento
motivato  del  direttore  generale  fra  i  laureati  che non abbiano
compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto  per
almeno  un  anno  una  qualificata  attivita'  di  direzione tecnica,
amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche  o
private di media o grande dimensione.
  2.  Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina e' a tempo pieno,
regolato da  contratto  di  diritto  privato  a  termine,  di  durata
quinquennale   e   rinnovabile.  Detto  rapporto  non  puo'  comunque
protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
  3.  I  contenuti  del  contratto  di  lavoro   dei   direttori   di
macrodistretto   sono   stabiliti  con  deliberazione  del  direttore
generale.
  4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o  la  gestione  presenti
una  situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o
di    principi    di    buon    andamento    e    di    imparzialita'
dell'amministrazione,  il direttore generale procede alla risoluzione
del contratto e dichiara la decadenza del direttore di macrodistretto
nominandone uno nuovo.
  5.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  o  nei  casi  di assenza o
impedimento di un direttore di macrodistretto, le  relative  funzioni
sono  svolte da uno degli altri direttori di macrodistretto designato
a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza  o
l'impedimento   si   protragga   oltre   sei  mesi  si  procede  alla
sostituzione, che avviene con le stesse  modalita'  previste  per  la
nomina.
  6.  Qualora  come  direttore  di  macrodistretto  sia  nominato  un
dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del  rapporto  di
lavoro conseguente alla nomina, e' collocato in regime di aspettativa
senza assegni.
  7.  A ciascun direttore di macrodistretto e' assegnato un budget da
utilizzarsi per le finalita' e gli scopi di cui  al  Capo  III  della
L.R. 19/1996.