Art. 17. Direttori di macrodistretto 1. I direttori di macrodistretto sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno un anno una qualificata attivita' di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 2. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non puo' comunque protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di eta'. 3. I contenuti del contratto di lavoro dei direttori di macrodistretto sono stabiliti con deliberazione del direttore generale. 4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di macrodistretto nominandone uno nuovo. 5. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento di un direttore di macrodistretto, le relative funzioni sono svolte da uno degli altri direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalita' previste per la nomina. 6. Qualora come direttore di macrodistretto sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, e' collocato in regime di aspettativa senza assegni. 7. A ciascun direttore di macrodistretto e' assegnato un budget da utilizzarsi per le finalita' e gli scopi di cui al Capo III della L.R. 19/1996.