Art. 17.
                      Barriere architettoniche
 
  1.   In   materia  di  barriere  architettoniche  si  applicano  le
disposizioni nazionali e regionali vigenti.
  2. Le USL provvedono affinche' i  servizi  che  erogano  specifiche
prestazioni  di  carattere  riabilitativo  e  sanitario connesse agli
handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.
  3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge, una direttiva nella quale vengono
indicati i servizi che devono uniformarsi  all'obbligo  previsto  dal
comma 2.
  4.  La  Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno schema-tipo  del  certificato  di
collaudo  da  adottarsi  da parte dei comuni per l'eliminazione delle
barriere architettoniche.
  5. Le attestazioni di abitabilita' e agibilita' sono subordinate al
collaudo di cui al comma 4.