Art. 17. Barriere architettoniche 1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti. 2. Le USL provvedono affinche' i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche. 3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2. 4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema-tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 5. Le attestazioni di abitabilita' e agibilita' sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.