Art. 17 
 
          Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale 
                  e dell'Ufficio centrale regionale 
 
  1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore  dal
ricevimento  degli  atti  delle  sezioni  elettorali,  procede   alle
seguenti operazioni: 
  a) effettua lo spoglio delle  schede  eventualmente  inviate  dalle
sezioni; 
  b) procede, per ogni sezione, al riesame  delle  schede  contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo  presenti
le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati
in proposito, decide, ai fini della proclamazione,  sull'assegnazione
o meno dei voti relativi. Un estratto del  verbale  concernente  tali
operazioni deve essere rimesso alla segreteria  del  comune  dove  ha
sede la sezione. Ove il  numero  delle  schede  contestate  lo  renda
necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo
comma, n. 2, della legge  n.  108/1968  a  richiesta  del  Presidente
dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale,  aggrega,  ai  fini   delle
operazioni di cui alla presente  lettera,  all'ufficio  stesso  altri
magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito  espletamento
delle operazioni. 
  2.  Ultimato  il  riesame,  il  Presidente  dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede  riesaminate,
assegnate e non assegnate,  in  un  unico  plico  che,  suggellato  e
firmato  dai  componenti  dell'ufficio   medesimo,   viene   allegato
all'esemplare del verbale di cui al comma 4. 
  3.   Compiute   le   suddette   operazioni,   l'Ufficio    centrale
circoscrizionale: 
  a) determina i voti individuali dei  singoli  candidati  Presidente
della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi  del  comma
1, lettera b), sommando i voti ottenuti dai candidati  nelle  singole
sezioni della circoscrizione; 
  b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni  lista
circoscrizionale e' data  dalla  somma  dei  voti  di  lista  validi,
compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b),  ottenuti
da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; 
  c) determina la cifra individuale dei candidati di  ciascuna  lista
circoscrizionale. La cifra individuale  di  ogni  candidato  e'  data
dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli  assegnati
ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle
singole sezioni della circoscrizione; 
  d) determina la graduatoria dei  candidati  di  ciascuna  lista,  a
seconda delle  rispettive  cifre  individuali.  A  parita'  di  cifre
individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista; 
  e) determina  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di  ciascuna
coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni e' data dalla  somma
dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione,
dalle liste di ciascuna coalizione; 
  f) divide il totale dei voti validi espressi a favore  delle  liste
nella  circoscrizione  per  il  numero  dei  seggi   assegnati   alla
circoscrizione stessa, aumentato di una unita'. La parte  intera  del
risultato  della  divisione  costituisce  il   quoziente   elettorale
circoscrizionale; 
  g)  comunica  tempestivamente  all'Ufficio  centrale  regionale  il
risultato di tutte le operazioni compiute. 
  4. Di tutte le operazioni  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.  Uno  degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi,  e  tutti  i  verbali
delle sezioni, con i relativi atti  e  documenti  ad  essi  allegati,
devono essere inviati subito  dal  Presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale,  la
quale  rilascia  ricevuta.  Il  secondo  esemplare  del  verbale   e'
depositato nella cancelleria del tribunale. 
  5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti
gli uffici centrali circoscrizionali: 
  a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale
il candidato Presidente che, nel complesso delle  circoscrizioni,  ha
ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresi', eletto
consigliere regionale il candidato alla carica  di  Presidente  della
Giunta che ha conseguito un  numero  di  voti  validi  immediatamente
inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto; 
  b) determina la cifra elettorale regionale  di  ciascun  gruppo  di
liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali
attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo  ai  sensi  del
comma 3, lettera b); 
  c)  determina  la  cifra  elettorale   regionale   di   maggioranza
attribuita alla coalizione di liste ovvero al  gruppo  di  liste  non
riunito in coalizione con cui  il  Presidente  eletto  ha  dichiarato
collegamento,   sommando   le   cifre   elettorali   circoscrizionali
attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; 
  d) esclude dalla ripartizione dei seggi le  liste  circoscrizionali
il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui  all'art.
16; 
  e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e  le  cifre
elettorali di ciascun gruppo di liste  non  collegato  al  Presidente
eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente  per  1,
2, 3, 4, ..., e forma  una  graduatoria  in  ordine  decrescente  dei
quozienti cosi' ottenuti; 
  f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i piu' alti, in
numero uguale a quello dei seggi da assegnare,  e  determina  in  tal
modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di  liste
collegato  al  Presidente  eletto  e  a  ciascun  gruppo   di   liste
circoscrizionali  non  collegato  al  Presidente  eletto.   L'Ufficio
verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, che il gruppo di liste o  la
coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente  abbiano
ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero
inferiore,  l'Ufficio  attribuisce  ad  essi  il  numero   di   seggi
necessario per raggiungere  tale  consistenza;  procede  poi  con  le
stesse modalita' al riparto dei restanti seggi tra gli  altri  gruppi
di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla  coalizione
di liste collegate al candidato  proclamato  eletto  alla  carica  di
Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 4, comma
5, piu' di  diciannove  seggi  in  Consiglio;  se  i  seggi  ad  essi
assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o
al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i  seggi  eccedenti
rispetto a tale soglia e  li  assegna  in  numero  corrispondente  ai
gruppi di liste concorrenti; 
  g)  se  il  Presidente  proclamato  eletto  e'  collegato  ad   una
coalizione di liste, l'Ufficio procede alla  ripartizione  dei  seggi
assegnati tra i gruppi di liste  che  fanno  parte  della  coalizione
stessa.  A  tal  fine  divide  la  cifra  elettorale   regionale   di
maggioranza per il numero di seggi spettanti alla  coalizione  stessa
aumentato  di  una  unita'.  La  parte  intera  del  risultato  della
divisione  costituisce  il  quoziente  elettorale  della  coalizione.
Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo  di  liste
che  formano  la  coalizione,  per  il  quoziente  elettorale   della
coalizione,  ed  assegna  a  ciascun  gruppo  il  numero   di   seggi
corrispondente alla parte intera del risultato di tale  divisione.  I
seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai
gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono  a  tale
scopo presi in considerazione, e quindi considerati  resti,  anche  i
voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a
quoziente intero. 
  6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale: 
    a)  per  ogni  circoscrizione,   divide   la   cifra   elettorale
circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale  ammessa  al  riparto
dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad
ogni lista circoscrizionale il numero di  seggi  corrispondente  alla
parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non
attribuiti costituiscono seggi residui, da  assegnarsi  a  norma  del
comma 7, lettera b); 
    b)   moltiplica   per   cento   i   resti   di   ciascuna   lista
circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a),  e  li  divide
per il totale dei voti validi espressi a  favore  delle  liste  nella
rispettiva  circoscrizione.  Sono  considerati  resti  anche  i  voti
attribuiti alla lista che non abbia conseguito,  nella  divisione  di
cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato  di  questa
operazione costituisce la cifra elettorale residuale  percentuale  di
ciascuna lista circoscrizionale. 
  7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5  e  6,  l'Ufficio  centrale
regionale: 
    a) verifica, per ciascun gruppo di  liste,  il  numero  di  seggi
assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma  del
comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti
in base alle determinazioni di cui al  comma  5,  lettere  f)  e  g),
toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti  sono  sottratti  alle
liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto  assegnati
piu' seggi,  seguendo  l'ordine  decrescente  del  numero  dei  seggi
assegnati ad ognuna. In  caso  di  parita'  di  seggi  assegnati,  la
sottrazione e' a carico della lista che ha  riportato  un  numero  di
voti validi inferiore in cifra assoluta.  I  seggi  cosi'  recuperati
sono assegnati come seggi residui, secondo  le  disposizioni  di  cui
alla lettera b); 
    b) dispone in  un'unica  graduatoria  regionale  decrescente,  le
cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b),
e ripartisce tra  le  liste  circoscrizionali  i  seggi  residui,  in
corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali  percentuali,
entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione,  fino  a
raggiungere per ciascun gruppo il  numero  di  seggi  assegnatigli  a
norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle  predette
operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi  spettanti  a  ciascun
gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero  dei
seggi attribuiti  ad  ogni  circoscrizione,  a  partire  dalle  liste
circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti validi in cifra assoluta e proseguendo  secondo  la  graduatoria
decrescente del numero dei voti validi riportati  dalle  altre  liste
circoscrizionali del gruppo. 
  8.  Successivamente,  l'Ufficio  centrale  regionale  determina  il
numero dei seggi spettanti  definitivamente  ad  ognuna  delle  liste
circoscrizionali, sommando per ciascuna  i  seggi  gia'  assegnati  a
norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del
comma 7, lettere b).  Quindi,  il  Presidente  dell'ufficio  proclama
eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale  corrispondenti  ai
seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del  comma
3, lettera d). 
  9. Qualora una delle condizioni di incandidabilita' di cui all'art.
7, del decreto legislativo n. 235/2012 sopravvenga  o  sia  accertata
successivamente  alle  operazioni  di  cui  all'art.  13,   l'Ufficio
centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della  mancata
proclamazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto  legislativo
n. 235/2012. 
  10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio  centrale  regionale  viene
redatto,  in  duplice  esemplare,  il  processo  verbale.  Uno  degli
esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza  provvisoria  del
Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio  stesso,  che
ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella  cancelleria  della
Corte di Appello.