Art. 17 Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 2, della legge n. 108/1968 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni. 2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4. 3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione; b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista; e) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni e' data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione; f) divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale; g) comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute. 4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale. 5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali: a) proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresi', eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto; b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b); c) determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte; d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'art. 16; e) divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti cosi' ottenuti; f) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera e), i piu' alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalita' al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 4, comma 5, piu' di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti; g) se il Presidente proclamato eletto e' collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unita'. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero. 6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale: a) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera b); b) moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera a), e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera a), alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale. 7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale: a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere f) e g), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati piu' seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parita' di seggi assegnati, la sottrazione e' a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi cosi' recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b); b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera b), e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere f) e g). Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo. 8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi gia' assegnati a norma del comma 6, lettera a) e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere b). Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera d). 9. Qualora una delle condizioni di incandidabilita' di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'art. 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 235/2012. 10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di Appello.