Art. 17 Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia 1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e' autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009: a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attivita' produttive di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro; b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013, nella misura di 15 milioni di euro; c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro. 2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009, i previsti rientri al bilancio regionale. 3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unita' di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita' di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009". 5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte: a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unita' di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: unita' di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; unita' di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro; b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unita' di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. 6. All'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli enti locali interessati manifestano la volonta' di aderire al Programma di cui al comma 2 entro venti giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.»; b) al comma 16, primo periodo, le parole «tra lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «tra la Regione». 7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 e' adottato con deliberazione della Giunta regionale. 8. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile); b) i commi 2 e 6 dell' articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo); c) il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l'articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). 9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unita' immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). 10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).