Art. 17 
 
                  Misure urgenti in campo economico 
                      e in materia di edilizia 
 
  1. Il  fondo  di  rotazione  per  la  stabilizzazione  del  sistema
economico regionale di cui all' articolo 14, comma  39,  della  legge
regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo
economico regionale, sostegno  al  reddito  dei  lavoratori  e  delle
famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  e'  autorizzato   a
rimettere il debito avente a oggetto  la  restituzione  del  capitale
anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 50, della legge regionale
11/2009: 
    a) alla Sezione per  gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese artigiane e a sostegno  delle  attivita'  produttive  di  cui
all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n.  6
(Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro; 
    b) alla Sezione per  gli  interventi  anticrisi  a  favore  delle
imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo  2,
comma 11, della legge regionale 6/2013, nella misura di 15 milioni di
euro; 
    c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore
agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro. 
  2. In conseguenza di quanto previsto al  comma  1  e  limitatamente
alle  risorse  ivi  indicate,  l'Amministrazione  regionale  rinuncia
definitivamente a  ordinare  al  fondo  per  la  stabilizzazione  del
sistema economico regionale, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  44,
della  legge  regionale  11/2009,  i  previsti  rientri  al  bilancio
regionale. 
  3. Al fine di neutralizzare  gli  effetti  a  carico  del  bilancio
regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri
di cui al comma 2, a valere sull'unita' di  bilancio  4.5.270  e  sul
capitolo 999 dello stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si
provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato
a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia  ai  rientri  di
cui all' articolo 14, comma 44,  della  legge  regionale  11/2009  ",
iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un  importo
pari a 58.453.814,33 euro. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata  la  spesa  di
58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unita'  di  bilancio
10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e  del  bilancio  per
l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato  a  neutralizzare
gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all'  articolo
14, comma 44, della legge regionale 11/2009". 
  5. All'onere  derivante  dal  disposto  di  cui  al  comma  4,  per
complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte: 
    a) per l'importo di 55 milioni di euro con  le  maggiori  entrate
previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unita' di bilancio e
capitoli  dello  stato  di  previsione  dell'entrata   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per
gli importi a fianco di ciascuno indicati: 
      unita' di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; 
      unita' di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro; 
    b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unita'
di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  2015-2017  e  del
bilancio per l'anno 2015. 
  6. All'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18  (La
disciplina della finanza locale del Friuli  Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle  leggi  regionali  19/2013,  9/2009  e
26/2014 concernenti gli enti  locali),  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Gli  enti  locali  interessati  manifestano  la  volonta'  di
aderire al Programma di cui al comma 2 entro venti giorni  dalla  sua
comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata  o  dalla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.»; 
    b) al comma 16, primo periodo, le  parole  «tra  lo  Stato»  sono
sostituite dalle seguenti: «tra la Regione». 
  7.  In  fase  di  prima  applicazione  il  provvedimento   di   cui
all'articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015  e'  adottato
con deliberazione della Giunta regionale. 
  8. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) la legge regionale 18 agosto  2005,  n.  23  (Disposizioni  in
materia di edilizia sostenibile); 
    b) i commi 2 e 6  dell'  articolo  31  della  legge  regionale  5
dicembre  2008,  n.  16  (Norme  urgenti  in  materia  di   ambiente,
territorio,    edilizia,    urbanistica,     attivita'     venatoria,
ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio  marittimo
e turismo); 
    c) il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 30  dicembre
2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); 
    d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo  86  e  l'articolo  88
della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale 2010). 
  9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli  edifici  o
le unita' immobiliari situati sul territorio  regionale  sono  dotati
dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del  decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  (Attuazione  della  direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia). 
  10. Le disposizioni di  cui  al  comma  9  si  applicano  anche  ai
progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  sono  in  corso  i  procedimenti  volti   al
conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo
agli interventi volti a favorire il recupero, la  riqualificazione  o
il riuso del patrimonio immobiliare esistente  privato  in  stato  di
abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al  profilo
della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle
politiche di cui all'articolo 26  della  legge  regionale  18  luglio
2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale  in
materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica  e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), finanziati ai sensi dell'articolo 9, comma  26,  della
legge regionale 4 agosto  2014,  n.  15  (Assestamento  del  bilancio
2014).