Art. 17 Funzioni della Regione 1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede: a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18; b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lettera b); d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 19; e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale); f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di piu' comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), fermo restando quanto previsto all'art. 24, comma 1; g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale: 1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attivita' di monitoraggio, di cui all'art. 19; 2) delle modalita' di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 21.