Art. 17 
 
                       Funzioni della Regione 
 
  1. La Regione, fatto  salvo  quanto  diversamente  stabilito  dalla
normativa regionale, esercita tutte le  funzioni  amministrative,  di
programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in  materia
di tutela della costa e degli abitati costieri  non  riservate  dalla
normativa nazionale allo Stato o ad  enti  diversi  dalla  Regione  e
dalla provincia, ed in particolare provvede: 
    a) all'approvazione, con deliberazione  della  Giunta  regionale,
del documento operativo per il  recupero  ed  il  riequilibrio  della
fascia costiera, di cui all'art. 18; 
    b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle
coste e degli abitati costieri; 
    c) alla manutenzione ed esercizio delle  opere  di  difesa  delle
coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto  all'art.
18, comma 2, lettera b); 
    d)  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 19; 
    e) al rilascio delle  autorizzazioni  di  cui  all'art.  109  del
decreto legislativo n. 152/2006, anche relativamente agli  interventi
di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n.  179  (Disposizioni
in materia ambientale); 
    f) al  rilascio,  per  la  realizzazione  degli  interventi,  sia
pubblici,  sia  privati,  di  recupero  e  riequilibrio  alla  fascia
costiera che interessano il territorio di piu' comuni,  di  tutte  le
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro  atto
di assenso comunque denominato, concernenti la gestione  del  demanio
marittimo di cui all'art. 27,  comma  3,  della  legge  regionale  10
dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione  agli  enti  locali  e  disciplina
generale delle funzioni amministrative e dei compiti  in  materia  di
urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura  e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti, risorse idriche  e  difesa  del  suolo,  energia  e  risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti  conferite  alla
Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112),  fermo
restando quanto previsto all'art. 24, comma 1; 
    g) all'approvazione, entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con   deliberazione   della   Giunta
regionale: 
      1) di linee guida concernenti la definizione delle  metodologie
e  dei  sistemi  di  rilevamento,  nell'ambito  delle  attivita'   di
monitoraggio, di cui all'art. 19; 
      2) delle modalita' di  rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui
all'art. 21.