Art. 17 
 
Modificazioni della legge provinciale 14 giugno  2005,  n.  6  (legge
                 provinciale sugli usi civici 2005) 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sugli usi civici
2005, le parole: «, e alle Regole di Spinale e Manez» sono sostituite
dalle seguenti: «alle Regole di Spinale e  Manez  e  alle  consortele
riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge  provinciale  sugli  usi
civici 2005 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. La rappresentanza legale delle consortele nei confronti dei
terzi  spetta  ai  direttori  individuati  nei   rispettivi   statuti
conformemente  alle  disposizioni  di   questa   legge,   in   quanto
applicabili.». 
  3. Nel comma 1-bis dell'art. 12 della legge provinciale  sugli  usi
civici 2005 le parole: «la Magnifica Comunita' di Fiemme e  le  ASUC»
sono sostituite dalle seguenti: «la Magnifica Comunita' di Fiemme, le
consortele e le ASUC». 
  4. Nel comma 1 dell'art.  12  della  legge  provinciale  sugli  usi
civici 2005 le parole: «e  alle  Regole  di  Spinale  e  Manez»  sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Regole di Spinale e Manez  e  alle
consortele  riconosciute  come  associazioni   agrarie   di   diritto
pubblico». 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi
3 e 4 si fa fronte con le risorse gia'  autorizzate  ai  sensi  delle
leggi di settore.