Art. 17 
 
Competenze dei  Comuni.  Inserimento  dell'art.  45-bis  nella  legge
                        regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 45-bis (Competenze dei  comuni).  -  1.  Sono  di  competenza
comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a: 
    a) i progetti elencati nella lettera b)  dell'allegato  III  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle
acque minerali e termali; 
    b) i progetti elencati nella lettera u)  dell'allegato  III  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle
acque minerali e termali; 
    c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati  al  presente
comma, ove la modifica o l'estensione di per se' siano conformi  agli
eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte  seconda  del
decreto legislativo n. 152/2006. 
  2. Sono altresi' di competenza comunale  le  procedure  di  cui  al
presente titolo III, relative a: 
    a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b),  e),  f)
dell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    b)  i  progetti  elencati  nel  paragrafo  2,  alla  lettera  b),
dell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; 
    c) i progetti elencati nel paragrafo  3,  alle  lettere  g),  h),
dell'allegato IV  alla  parte  seconda  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    d) i progetti elencati nel  paragrafo  7  dell'allegato  IV  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006: 
      1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p); 
      2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali; 
      3) alla lettera i),  limitatamente  alle  linee  ferroviarie  a
carattere locale; 
    e) i progetti elencati nel  paragrafo  8  dell'allegato  IV  alla
parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006: 
      1) alle lettere a), b), c), d), q), r); 
      2) alla lettera i), limitatamente ai progetti  relativi  al  le
torbiere e a quelli relativi a cave  che  prevedono  un  quantitativo
annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi; 
    f) i progetti di cui al comma 1,  che  servono  esclusivamente  o
essenzialmente per lo sviluppo ed  il  collaudo  di  nuovi  metodi  o
prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni; 
    g) le modifiche od estensioni di  progetti  di  cui  al  presente
articolo, gia' autorizzati, realizzati o in  fase  di  realizzazione,
che  possono  avere  notevoli  ripercussioni  negative  sull'ambiente
(modifica o estensione  non  inclusa  nell'allegato  III  alla  parte
seconda del decreto legislativo n. 152/2006). 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora  la  localizzazione  del
progetto interessi il territorio di due o  piu'  comuni,  l'autorita'
competente all'espletamento delle procedure e' il comune che  risulta
interessato  in  misura  prevalente,  con   riguardo   agli   aspetti
territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli  altri
comuni ai sensi dell'art. 46. 
  4. I comuni individuano, nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,
l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti  conclusivi
delle procedure di cui al presente titolo.».