Art. 17 Competenze dei Comuni. Inserimento dell'art. 45-bis nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 e' inserito il seguente: «Art. 45-bis (Competenze dei comuni). - 1. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a: a) i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; b) i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; c) ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per se' siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Sono altresi' di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative a: a) i progetti elencati nel paragrafo 1, alle lettere b), e), f) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; b) i progetti elencati nel paragrafo 2, alla lettera b), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali; c) i progetti elencati nel paragrafo 3, alle lettere g), h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; d) i progetti elencati nel paragrafo 7 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006: 1) alle lettere a), b), c), e), l), m), p); 2) alle lettere g), h) limitatamente alle strade comunali; 3) alla lettera i), limitatamente alle linee ferroviarie a carattere locale; e) i progetti elencati nel paragrafo 8 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006: 1) alle lettere a), b), c), d), q), r); 2) alla lettera i), limitatamente ai progetti relativi al le torbiere e a quelli relativi a cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto fino a 60.000 metri cubi; f) i progetti di cui al comma 1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per piu' di due anni; g) le modifiche od estensioni di progetti di cui al presente articolo, gia' autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o piu' comuni, l'autorita' competente all'espletamento delle procedure e' il comune che risulta interessato in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento degli altri comuni ai sensi dell'art. 46. 4. I comuni individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.».