Art. 17 Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 1. La rubrica dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «Esclusione dal contributo e revoca». 2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)». 3. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell'accettata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi.».