Art. 17 Rinunciabilita' 1. Il consigliere regionale, il Presidente della giunta regionale o componente della giunta regionale che non fa parte del consiglio regionale, eletto o nominato nell'undicesima legislatura e successive, puo' rinunciare a ciascuna delle indennita' previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere al Presidente del consiglio regionale assemblea legislativa, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste dall'art. 8, comma 4. 2. In caso di rinuncia all'indennita' a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilita'.