Art. 18. Limiti nell'assegnazione delle acque l. Nell'assegnare in concessione o gestione tratti d'acqua ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, le province non possono superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico. Le associazioni che ne fanno richiesta debbono essere iscritte nell'albo regionale.