Art. 18.
     Documentazione di impatto acustico e modalita' di controllo
    1.   Nell'ambito   delle  procedure  di  valutazione  di  impatto
ambientale,  ovvero  su  richiesta dei comuni, i soggetti interessati
alla  realizzazione,  alla  modifica  o  al potenziamento delle opere
indicate  nell'Art.  8, comma 2, della legge n. 447/1995, presentano,
in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico,
nella quale sono indicati:
      a) la  tipologia di attivita' ed il relativo codice, secondo la
vigente   classificazione   delle   attivita'   economiche  stabilita
dall'ISTAT;
      b) la  zona  di  appartenenza dell'area interessata e di quelle
circostanti,  secondo  quanto  previsto dalla classificazione in zone
acustiche,  allegando  una  o  piu' planimetrie orientate ed in scala
opportuna;
      c) la  posizione  delle sorgenti sonore connesse all'attivita',
specificando   se   sorto   poste  all'aperto  o  in  locali  chiusi,
utilizzando  una  o piu' planimetrie orientate od in scala opportuna,
con profili quotati;
      d) l'elenco  dei  cicli  tecnologici  e/o  apparecchiature  e/o
sorgenti  che  danno  luogo  ad  immissione  di  rumore nell'ambiente
esterno;
      e) la  descrizione  dell'attivita'  e/o  del  ciclo tecnologico
nonche'  l'elenco  delle  attrezzature  e  degli  impianti  esistenti
precisando:
        1) se trattasi di attivita' e/o impianti a ciclo continuo;
        2)  le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo
diurno e/o notturno;
        3)  le  condizioni  di  esercizio  corrispondenti  al massimo
livello di rumore;
      f) la  stima,  con  metodi  previsionali, dei livelli di rumore
indotti  nell'ambiente  esterno  ed  abitativo, con la evidenziazione
della compatibilita' con i limiti di legge;
      g) la  descrizione  della verifica di compatibilita' con quanto
indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In
caso   di   incompatibilita'   con  quanto  previsto  dalla  medesima
lettera f),  deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto
acustico.
    2.  Per  la  realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e
delle  aviosuperfici  di  cui  all'Art.  1,  comma  2 del decreto del
Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  15 novembre  1997,  n.  267, la giunta regionale puo'
definire,  con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalita'
di presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a
quanto  previsto  dal  comma  1.  I  comuni,  entro trenta giorni dal
rilascio  o diniego dell'autorizzazione alla realizzazione delle aree
e  delle  aviosuperfici  suddette,  comunicano all'ente nazionale per
l'aviazione  civile il loro provvedimento ai fini dell'attivazione di
eventuali azioni di competenza.
    3. Per i fini di cui all'Art. 4, comma 1, lettera d), della legge
n.   447/1995,   le   domande   per  il  rilascio  dei  provvedimenti
autorizzatori previsti dall'Art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995,
devono   contenere   una  documentazione  di  previsione  di  impatto
acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1.
    4.  Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui  all'Art.  8,  comma 6 della legge n. 447/1995, devono contenere,
nel  caso  previsto dal medesimo Art. 8, comma 6, l'indicazione delle
misure  previste  per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall'attivita'  o  dagli  impianti, al fine del rilascio del relativo
nulla-osta  di  cui  all'Art.  5,  comma 1, lettera i), numero 3), da
parte del comune territorialmente competente.
    5.  La  documentazione  di  impatto  acustico  di cui al presente
articolo  deve  essere  elaborata  da  un tecnico competente ai sensi
dell'Art. 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da
altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.