Art. 18. Documentazione di impatto acustico e modalita' di controllo 1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti interessati alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere indicate nell'Art. 8, comma 2, della legge n. 447/1995, presentano, in allegato ai progetti, apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati: a) la tipologia di attivita' ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attivita' economiche stabilita dall'ISTAT; b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dalla classificazione in zone acustiche, allegando una o piu' planimetrie orientate ed in scala opportuna; c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attivita', specificando se sorto poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o piu' planimetrie orientate od in scala opportuna, con profili quotati; d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno; e) la descrizione dell'attivita' e/o del ciclo tecnologico nonche' l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando: 1) se trattasi di attivita' e/o impianti a ciclo continuo; 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno; 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore; f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilita' con i limiti di legge; g) la descrizione della verifica di compatibilita' con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilita' con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico. 2. Per la realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e delle aviosuperfici di cui all'Art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1997, n. 267, la giunta regionale puo' definire, con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalita' di presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a quanto previsto dal comma 1. I comuni, entro trenta giorni dal rilascio o diniego dell'autorizzazione alla realizzazione delle aree e delle aviosuperfici suddette, comunicano all'ente nazionale per l'aviazione civile il loro provvedimento ai fini dell'attivazione di eventuali azioni di competenza. 3. Per i fini di cui all'Art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 447/1995, le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dall'Art. 8, comma 4, della legge n. 447/1995, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, avente gli stessi contenuti di cui al comma 1. 4. Le domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'Art. 8, comma 6 della legge n. 447/1995, devono contenere, nel caso previsto dal medesimo Art. 8, comma 6, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti, al fine del rilascio del relativo nulla-osta di cui all'Art. 5, comma 1, lettera i), numero 3), da parte del comune territorialmente competente. 5. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente ai sensi dell'Art. 20 e verificata, in sede di esame dei relativi progetti, da altro tecnico competente ai sensi del medesimo articolo.