Art. 18. Modificazione dell'Art. 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Contratti di servizio" 1. All'Art. 23, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: "con le imprese affidatarie.", e' soppresso il periodo: "La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria".