Art. 18.
Modificazione dell'Art. 23 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
                     37 "Contratti di servizio"
    1.  All'Art. 23, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, dopo le parole: "con le imprese affidatarie.", e' soppresso il
periodo:  "La Regione sottoscrive i contratti relativi nei limiti dei
servizi minimi a garanzia della relativa copertura finanziaria".