Art. 18.
Definizione  degli  ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per
                          l'accreditamento
    1.  La  giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da
parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione
e miglioramento della qualita', definisce:
      a) ambiti  e  strumenti per la verifica dell'attivita' svolta e
dei risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;
      b) modalita'  per  le  verifiche,  iniziale  e  successive, del
possesso   dei   requisiti   della  struttura  o  del  professionista
accreditato;
      c) requisiti   ulteriori   per   l'accreditamento  orientati  a
promuovere     l'appropriatezza,    l'accessibilita',    l'efficacia,
l'efficienza   nelle   attivita'   e  nelle  prestazioni  oltre  alla
continuita' assistenziale.
    2.  Il  sistema  indicato  al  comma 1, deve essere costituito da
condizioni  organizzative,  procedure,  processi  e  risorse  tali da
garantire  il  miglioramento  continuo  della  qualita'  del servizio
erogato,  in  conformita'  alle  norme nazionali ed internazionali di
certificazione di qualita' in materia di sanita'. La giunta regionale
determina criteri e tempi per la certificazione di qualita'.
  3.  Con  successivi  provvedimenti, la giunta regionale definisce i
requisiti   di   accreditamento   specifici   in   riferimento   alle
classificazioni  di  cui  agli  articoli  12  e  14,  identici per le
strutture  pubbliche  o  equiparate e le strutture private, nonche' i
requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.
    4.  Al  fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione
professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai
sensi  dell'art.  4, comma 12, del decreto legislativo n. 502/1992, e
successive  modificazioni, nonche' delle strutture private, la giunta
regionale si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'art.
10, comma 2.