Art. 18. Tutela fitopatologica 1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un'epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza, sono obbligati a darne immediata notizia all'ente competente per territorio. 2. In relazione agli eventi di cui al comma 1 l'ente competente per territorio prescrive gli interventi ritenuti idonei secondo le modalita' dell'Art. 19, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno e segnalare alla Regione la necessita' di intervenire con il taglio a raso ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 28/2001. 3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi e' obbligatoria la scortecciatura dei fusti abbattuti o il pronto allontanamento. 4. In relazione all'entita' ed alle caratteristiche degli interventi da eseguire, l'esecuzione puo' essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'Art. 32, comma 3, della legge regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza. 5. Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi sugli alberi tabelle e sostegni per recinzioni. 6. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 1 si applicanole sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), punto 2) della legge regionale n. 28/2001. 7. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 si applica la sanzione anuninistrativa di cui all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001. 8. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano le sanzioni di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), rispettivamente punto 2) e 1) della legge regionale n. 28/2001.