Art. 18.
                        Tutela fitopatologica
    1.  Quando  in  un  bosco  si sviluppa una invasione di insetti o
un'epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore
ed  il  personale  preposto  alla  vigilanza,  sono obbligati a darne
immediata notizia all'ente competente per territorio.
    2.  In  relazione agli eventi di cui al comma 1 l'ente competente
per  territorio  prescrive  gli interventi ritenuti idonei secondo le
modalita'  dell'Art.  19,  che  possono  essere eseguiti in qualsiasi
periodo   dell'anno   e  segnalare  alla  Regione  la  necessita'  di
intervenire  con  il  taglio  a  raso  ai sensi dell'Art. 7, comma 1,
lettera b), della legge regionale n. 28/2001.
    3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi e' obbligatoria
la scortecciatura dei fusti abbattuti o il pronto allontanamento.
    4.   In  relazione  all'entita'  ed  alle  caratteristiche  degli
interventi   da   eseguire,   l'esecuzione   puo'  essere  effettuata
direttamente  dal  proprietario,  anche  con  contributi  pubblici, o
dall'ente competente per territorio anche in attuazione dell'Art. 32,
comma 3, della legge regionale n. 28/2001 in caso di inadempienza.
    5. Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi
sugli alberi tabelle e sostegni per recinzioni.
    6.  In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai
sensi  del  comma 1 si applicanole sanzioni di cui all'Art. 48, comma
9, lettera a), punto 2) della legge regionale n. 28/2001.
    7.  In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai
sensi  del  comma  2  si  applica  la sanzione anuninistrativa di cui
all'Art. 48, comma 12, della legge regionale n. 28/2001.
    8.  Per  la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si
applicano  le  sanzioni  di  cui  all'Art.  48,  comma 9, lettera a),
rispettivamente punto 2) e 1) della legge regionale n. 28/2001.