Art. 18.
                            L i c e n z e

    1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono:
      a) di  tipo  «A»,  che  autorizza  i  titolari  alla  pesca  di
professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'Art. 11;
      b) di  tipo «B», che autorizza la pesca dilettantistica con gli
attrezzi  consentiti al comma 1 dell'Art. 8 per le acque classificate
di  tipo  A  e C, al comma 3 dell'Art. 4 per le acque classificate di
tipo B e all'Art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui
alla lettera l) comma 6 dell'Art. 8 della legge regionale n. 12/2001;
      c) di  tipo  «D»  per  soggetti  non  residenti  sul territorio
italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca
dilettantistica di tipo «B»;
    2.  Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'Art. 16,
comma  1,  della  legge  regionale  n.  12/2001,  oltre  alle persone
esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
      a) gli  addetti  a  qualsiasi  impianto di pescicoltura durante
l'esercizio della loro attivita' e nell'ambito degli impianti stessi;
      b) il  personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti
leggi,   e'  autorizzato  a  catturare  esemplari  ittici  per  scopi
istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;
      c) i  minori  di  anni  tredici  che  esercitino  la  pesca  in
Lombardia  con  l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata
con uno o piu' ami;
      d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari
ittici  per le finalita' e gli interventi di cui alle lettere a) e b)
del comma 6 dell'Art. 11 della legge regionale n. 12/2001.
    3.  La  licenza  di  pesca  viene  rilasciata dalla provincia ove
risiede il richiedente.
    4.  Le  licenze  di  tipo  «A»  e «B» hanno validita' di 10 anni.
All'interno  di  questo periodo il pescatore puo' esercitare la pesca
purche' abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse
annuali  per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate
dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La
licenza di tipo «D» ha la validita' di tre mesi.
    5.  Le  ricevute  di  versamento  delle  tasse  e  soprattasse di
concessione  regionale, limitatamente all'anno in corso di validita',
devono  essere  allegate  alla  licenza.  Le medesime hanno validita'
dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro
dello  stesso  giorno  dell'anno  successivo, indipendentemente dalla
data in cui e' stato eseguito il versamento.
    6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato
non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
    7.  Per  il  rilascio  delle  licenze  di  pesca  A  e  B occorre
presentare ai competenti uffici provinciali:
      a) domanda  per  il  rilascio  della  licenza  in carta libera,
contenente  nome  e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita,
indirizzo completo di residenza;
      b) ricevuta   del   versamento   della   tassa  di  concessione
regionale;
      c) fotocopia della carta di identita';
      d) una fototessera.
    8.  Le  licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui
modello  e'  predisposto  dalla  Regione,  devono avere numerazione a
livello  provinciale  e  riportare  le  generalita',  la fotografia e
l'indirizzo  di  residenza  del  titolare.  La  licenza  di tipo D e'
costituita  dalla  ricevuta  del  versamento  della relativa tassa di
concessione regionale.
    9.  Le licenze di pesca gia' rilasciate in base alle disposizioni
previgenti restano valide fino alla loro scadenza.
    10.  I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere
la  licenza  di  pesca  di  tipo  B  secondo  le  modalita'  e con le
condizioni previste per i residenti nella provincia.
    11.  E' istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica,
valido  15  giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette
l'esercizio  della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia.
Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore
della  provincia  dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare,
in  misura  non  superiore ad euro 15 e secondo le modalita' definite
dalla provincia stessa.
      12.  Le  province, ai fini della salvaguardia e dell'incremento
delle  specie  ittiche  pregiate,  nonche'  per  il  controllo  della
pressione  piscatoria  massima  consentita, nel garantire l'esercizio
della  pesca  con  modalita'  uguali  per tutti i pescatori muniti di
licenza,  possono  istituire  un  apposito  tesserino  nel  quale  e'
indicato  il prelievo giomaliero ai fini della rilevazione statistica
dei dati, finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il
tesserino  puo' essere predisposto anche a validita' interprovinciale
previo accordo tra le amministrazioni interessate.