Art. 18. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione la giunta regionale e' autorizzata ad approvare il piano annuale delle attivita' di cui all'Art. 10 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del consiglio regionale del piano triennale di cui all'Art. 9. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alle designazioni di cui all'Art. 12, comma 1, lettera j), le associazioni che risultano iscritte nel registro di cui all'Art. 16 della scadenza del terzo mese dall'entrata in vigore della legge stessa.