Art. 18. Caccia agli ungulati 1. Le province, di concerto con i comitati di gestione, al fine di garantire densita' di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialita' degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di eta', disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione delle capacita' ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi; b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti; c) distribuzione programmata della pressione venatoria; d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di eta'; e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il piu' possibile rispettosi della biologia delle singole specie; f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti. 2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo istituito presso ogni singola provincia. L'iscrizione e' subordinata al superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale. Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona alpi, e' istituito, presso ogni provincia, l'albo degli accompagnatori. A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica. Le province regolamentano l'attivita' degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati. 3. L'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dagli albi e' disciplinata dal regolamento provinciale.