Art. 18.
                             Indennizzo

    1.  La  Direzione generale sanita' della giunta regionale, previo
accertamento  da  parte della competente struttura di cui all'Art. 5,
comma 1,  provvede  ad  indennizzare gli imprenditori agricoli per le
perdite  subite,  ai  sensi  dell'Art.  3,  comma 5,  della  legge n.
281/1991.
    2.  L'ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali e'
richiesto  l'indennizzo,  secondo  le modalita' ed i criteri previsti
dalla normativa vigente.