Art. 18. Indennizzo 1. La Direzione generale sanita' della giunta regionale, previo accertamento da parte della competente struttura di cui all'Art. 5, comma 1, provvede ad indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite subite, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge n. 281/1991. 2. L'ASL determina il valore dei capi di bestiame per i quali e' richiesto l'indennizzo, secondo le modalita' ed i criteri previsti dalla normativa vigente.