Art. 18.
Manovra  di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario
      regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006

1.   Il   disavanzo   sanitario   netto   per   l'esercizio  2006  e'
rideterminato,  rispetto  alla quantificazione di 473 milioni di euro
di  cui all'art. 4 della legge regionale 1 marzo 2007, n. 2, relativo
alla  modalita'  di copertura del disavanzo sanitario, in 597 milioni
di  euro, sulla base del conto consolidato elaborato dall'assessorato
regionale  competente in materia di sanita' sui dati di bilancio 2006
delle  aziende  sanitarie.  2.  La  manovra di riduzione dei costi di
produzione  del  servizio sanitario regionale rispetto al tendenziale
2007  e'  rideterminata  sulla  base  della  tabella  1 allegata alla
presente legge.