Art. 18. Manovra di contenimento dei costi del sistema del servizio sanitario regionale e rideterminazione del disavanzo sanitario 2006 1. Il disavanzo sanitario netto per l'esercizio 2006 e' rideterminato, rispetto alla quantificazione di 473 milioni di euro di cui all'art. 4 della legge regionale 1 marzo 2007, n. 2, relativo alla modalita' di copertura del disavanzo sanitario, in 597 milioni di euro, sulla base del conto consolidato elaborato dall'assessorato regionale competente in materia di sanita' sui dati di bilancio 2006 delle aziende sanitarie. 2. La manovra di riduzione dei costi di produzione del servizio sanitario regionale rispetto al tendenziale 2007 e' rideterminata sulla base della tabella 1 allegata alla presente legge.