Art. 18. Variazioni al bilancio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unita' previsionali di base presenti o per l'istituzione di nuove unita' previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni.