Art. 18. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004 1. Alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente: «5. Ai fini della presente legge si definiscono: a) comuni montani: i comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b); b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.»; b) dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita' montane si applicano anche alle Unioni di comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'art. 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunita' montana.»; c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Conferenza per la montagna). - 1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, e' costituita dai presidenti delle Comunita' montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati. 2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis. 3. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.»; d) al comma 2 dell'art. 3 le parole «sentite le Province, le Comunita' montane ed i comuni coinvolti» sono sostituite dalle parole «sentite le Province e le Comunita' montane coinvolte; »; e) dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 3-bis (Programma regionale per la montagna). - 1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale: a) le priorita' da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'art. 4; b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'art. 8, prevedendo priorita' di finanziamento per le Comunita' montane che realizzino processi di fusione tra i relativi comuni; c) le modalita' di erogazione, nonche' le ipotesi e le modalita' dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b); d) le attivita' di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'art. 4. 2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorita' e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a). 3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'art. 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attivita' di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). 4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto: a) le modalita' di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane; b) le modalita' di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'assemblea legislativa regionale.»; f) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna). - 1. La Comunita' montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private. 2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali. 3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).»; g) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Procedimento per l'accordo-quadro). - 1. La Comunita' montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la piu' ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l' attivazione delle forme di partecipazione di cui all'art. 7. 2. All'accordo-quadro partecipano la Comunita' montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione: a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro; b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro. 3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 4. L'accordo-quadro e' attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'art. 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonche' mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresi' partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunita' montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.»; h) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Programma annuale operativo (PAO)). - 1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunita' montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento. 2. Il PAO approvato e' trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutivita' il trentunesimo giorno dalla trasmissione. 3. In caso di segnalazioni, la Comunita' montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutivita' di cui al comma 2. 4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis, la Regione trasferisce alla Comunita' montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8.»; i) al comma 1 dell'art. 7 sono soppresse le parole «di intesa istituzionale e»; l) il Titolo III e' sostituito dal seguente: «Titolo III FINANZIAMENTI REGIONALI ALLE COMUNITA' MONTANE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA Art. 8. Fondo regionale per la montagna 1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). 2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse: a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, quantificate a norma dell'art. 10, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994; b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio. 3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Comunita' montane. Le Comunita' montane utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui all'art. 6. 4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunita' montane secondo i criteri e le modalita' definiti dal programma regionale di cui all'art. 3-bis. Art. 9. Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna 1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi: a) fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'art. 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunita' montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attivita' di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'art. 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunita' montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali; b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'art. 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri: 1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane; 2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane. 2. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di monitoraggio. Art. 10. Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna 1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise secondo le seguenti quote: a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8; b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). 2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).»; m) al comma 1 dell'art. 23 le parole «I contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «I contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»; n) al comma 1 dell'art. 24 le parole «di cui all'art. 8», sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 3-bis»; o) i commi 2 e 3 dell'art. 24 sono abrogati; p) all'alinea del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 8 e 9»; q) alla lettera a) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 8»; r) alla lettera b) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»; s) alla lettera c) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui all'art. 11, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 9, comma 1, lettera b)».