Art. 18.

            Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004



   1.  Alla  legge  regionale  20  gennaio  2004,  n. 2 (Legge per la
montagna), sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 5 dell'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    «5. Ai fini della presente legge si definiscono:
     a)  comuni  montani: i comuni compresi nelle zone montane di cui
alla lettera b);
     b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico
emiliano-romagnolo   individuati  secondo  criteri  geomorfologici  e
socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.»;
    b) dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
    «5-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge  relative  alle
Comunita'   montane   si   applicano  anche  alle  Unioni  di  comuni
comprendenti  zone  montane  ed  al Nuovo Circondario imolese, di cui
all'art.  23  della  legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali.   Innovazione   e   semplificazione.   Rapporti   con
l'Universita),  qualora  esso ricomprenda zone montane non incluse in
una Comunita' montana.»;
    c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  2  (Conferenza per la montagna). - 1. La Conferenza per la
montagna,  organo  di  coordinamento  delle politiche per lo sviluppo
delle  zone  montane,  e'  costituita  dai presidenti delle Comunita'
montane  e  delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei
comuni  di cui all'art. 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o
dai loro delegati.
    2.  La  Conferenza  partecipa  all'elaborazione dei contenuti del
programma regionale per la montagna, di cui all'art. 3-bis.
    3.  Il  Presidente  della  Regione,  o  su sua delega l'assessore
competente  in  materia  di  politiche  per  la  montagna,  svolge le
funzioni  di  presidenza  della  Conferenza  e provvede alla relativa
convocazione.»;
    d)  al  comma  2  dell'art.  3 le parole «sentite le Province, le
Comunita' montane ed i comuni coinvolti» sono sostituite dalle parole
«sentite le Province e le Comunita' montane coinvolte; »;
    e) dopo l'art. 3 e' aggiunto il seguente articolo:
    «Art.   3-bis   (Programma  regionale  per  la  montagna).  -  1.
L'Assemblea   legislativa   regionale   definisce   con  un  atto  di
programmazione a valenza pluriennale:
     a)  le  priorita'  da  osservarsi nell'ambito degli obiettivi di
sviluppo delle zone montane di cui all'art. 1, e le conseguenti linee
di  indirizzo  per  la  programmazione  settoriale regionale e per la
definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'art. 4;
     b)  i  criteri generali per il riparto annuale delle risorse del
fondo  regionale  per  la  montagna,  di  cui  all'art. 8, prevedendo
priorita'  di  finanziamento  per le Comunita' montane che realizzino
processi di fusione tra i relativi comuni;
     c) le modalita' di erogazione, nonche' le ipotesi e le modalita'
dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);
     d)  le  attivita'  di  monitoraggio concernenti l'utilizzo delle
risorse  regionali  destinate  al  perseguimento  degli  obiettivi di
sviluppo  della  montagna, con particolare riferimento all'attuazione
degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'art. 4.
    2.  I  contenuti  del programma costituiscono riferimento per gli
atti  di  programmazione  settoriale  della  Regione  che individuano
misure  ed  interventi  a  favore dello sviluppo della montagna. Tali
programmi  recepiscono  le priorita' e le linee d'indirizzo di cui al
comma 1, lettera a).
    3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la
partecipazione  della  Conferenza per la montagna, ai sensi dell'art.
2,  e  la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere
del  Consiglio  delle  autonomie  locali,  di  cui  all'art. 23 dello
Statuto,  o,  fino all'avvio delle attivita' di tale Consiglio, della
Conferenza  Regione-Autonomie  locali  di cui all'art. 30 della legge
regionale  21  aprile  1999,  n.  3  (Riforma del sistema regionale e
locale).
    4.  Ai  fini  dell'attuazione  del programma, la Giunta regionale
definisce con proprio atto:
     a)  le  modalita'  di integrazione degli interventi previsti nei
programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;
     b)   le   modalita'  di  monitoraggio  dei  medesimi  interventi
settoriali,   per   la   rendicontazione   all'assemblea  legislativa
regionale.»;
    f) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 4. (Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna). - 1. La
Comunita'  montana  promuove  un  accordo-quadro  volto  a  definire,
insieme  alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed
insieme  ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma
triennale  delle  opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo
socio-economico  delle  zone  montane, in relazione all'insieme delle
preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
    2.  I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee
di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui
all'art.  3-bis,  comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici
ed  alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti
di pianificazione generali e settoriali.
    3.  L'accordo  assume  valore ed effetti del piano pluriennale di
sviluppo  delle Comunita' montane, di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5
del  decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).»;
    g) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  5  (Procedimento  per l'accordo-quadro). - 1. La Comunita'
montana  definisce  i  contenuti  della  proposta  di  accordo-quadro
ricercando   la   piu'   ampia   concertazione   con  altri  soggetti
potenzialmente  interessati  e assicurando l' attivazione delle forme
di partecipazione di cui all'art. 7.
    2.   All'accordo-quadro  partecipano  la  Comunita'  montana,  la
Regione  e  la  Provincia.  Possono  inoltre  partecipare  i seguenti
soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
     a)  altri  enti  pubblici  e  gestori  di  servizi pubblici o di
interesse  pubblico  individuati  dalla Comunita' montana, i quali si
impegnino  a  coordinare  i  propri programmi di investimento secondo
quanto previsto dall'accordo-quadro;
     b)  le  parti  sociali  le  quali  si  impegnino  a  contribuire
direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
    3.  All'accordo-quadro  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art.  11,  commi  2,  3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi).
    4.  L'accordo-quadro  e'  attuato  mediante  i  programmi annuali
operativi  di cui all'art. 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonche'
mediante   gli   atti   di   programmazione   delle   amministrazioni
partecipanti.  All'attuazione  dell'accordo-quadro  possono  altresi'
partecipare  i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con
interventi  o  attivita'  a  proprio  carico alla realizzazione delle
azioni  pubbliche  previste  nell'accordo-quadro;  tali soggetti sono
individuati   dalla   Comunita'   montana   sulla   base  di  criteri
predeterminati,  secondo  procedure  di  evidenza  pubblica  idonee a
garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.»;
    h) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 6 (Programma annuale operativo (PAO)). - 1. Contestualmente
all'approvazione  del  proprio bilancio annuale, la Comunita' montana
approva  un  programma  annuale operativo (PAO) il quale individua le
opere  e  gli  interventi,  contemplati  nell'accordo-quadro,  cui si
intende   dare   attuazione   nell'anno   di  riferimento,  indicando
puntualmente le relative fonti di finanziamento.
    2.  Il PAO approvato e' trasmesso alla Provincia ed alla Regione,
le  quali  entro  trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le
previsioni   dell'accordo-quadro.   Qualora   non   siano   pervenute
segnalazioni,  il  PAO acquisisce esecutivita' il trentunesimo giorno
dalla trasmissione.
    3.  In  caso  di  segnalazioni,  la  Comunita' montana modifica e
riapprova  il  PAO, riavviando la procedura di esecutivita' di cui al
comma 2.
    4.  Sulla  base  del  PAO  esecutivo  e  dei criteri definiti dal
programma  regionale  per  la  montagna,  di  cui  all'art. 3-bis, la
Regione  trasferisce  alla  Comunita'  montana  la  relativa quota di
riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'art. 8.»;
    i)  al  comma  1  dell'art. 7 sono soppresse le parole «di intesa
istituzionale e»;
    l) il Titolo III e' sostituito dal seguente:
                             «Titolo III

FINANZIAMENTI  REGIONALI ALLE COMUNITA' MONTANE PER GLI INTERVENTI DI
                       SVILUPPO DELLA MONTAGNA

                               Art. 8.

                   Fondo regionale per la montagna

   1.  La  Regione  concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo  delle  zone  montane  attraverso  il fondo regionale per la
montagna,  istituito  in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).
   2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse:
    a)  risorse  del  fondo nazionale per la montagna attribuite alla
Regione,   quantificate   a   norma   dell'art.  10,  destinate  alla
realizzazione  di  azioni  organiche  e  coordinate  per  lo sviluppo
globale  della montagna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n.
97 del 1994;
    b)  aggiuntive  risorse regionali di cofinanziamento definite con
la legge annuale di bilancio.
   3.  Le  risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate
al  trasferimento  a  favore  delle  Comunita'  montane. Le Comunita'
montane  utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento
degli  interventi  previsti  nei  programmi  annuali operativi di cui
all'art. 6.
   4.  La  Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunita'
montane  secondo  i  criteri  e  le  modalita' definiti dal programma
regionale di cui all'art. 3-bis.
                               Art. 9.

        Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna

   1.  La  Regione  concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
    a)   fondo  per  le  piccole  opere  ed  attivita'  di  riassetto
idrogeologico:  istituito  in  attuazione  dell'art. 7, comma 3 della
legge  n.  97  del  1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle
Comunita'  montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di
piccole  opere  ed  attivita'  di  manutenzione ambientale, secondo i
criteri  di  cui all'art. 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra
le  Comunita'  montane  in  proporzione  alla superficie totale delle
aziende  agro-silvo-pastorali  censite all'interno delle zone montane
dei rispettivi ambiti territoriali;
    b)  fondo  per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito
dalle  risorse  del  fondo  nazionale  ordinario per gli investimenti
attribuite  alla  Regione,  destinate  alle  Comunita' montane per la
realizzazione  di  opere pubbliche di preminente interesse sociale ed
economico,  a  norma  dell'art.  6,  comma  2, lettera c) del decreto
legislativo  30  giugno  1997,  n.  244  (Riordino  del  sistema  dei
trasferimenti  erariali  agli enti locali). Le risorse del fondo sono
ripartite  a  favore  delle  Comunita'  montane  secondo  i  seguenti
parametri:
     1)  sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone
montane;
     2)  quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente
nelle zone montane.
   2.  La  Giunta  regionale  fissa  le  modalita' di erogazione e di
eventuale  revoca  dei  finanziamenti,  nonche'  gli  obiettivi  e le
attivita' di monitoraggio.
                              Art. 10.

   Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna

   1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo
Stato  alla Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994,
sono suddivise secondo le seguenti quote:
    a)  ottanta  per  cento,  conferito  al  fondo  regionale  per la
montagna di cui all'art. 8;
    b)  venti  per  cento, conferito al fondo per le piccole opere ed
attivita'  di  riassetto  idrogeologico,  di cui all'art. 9, comma 1,
lettera a).
   2.  Le  percentuali  di  riparto  di cui al comma 1 possono essere
rideterminate   in  sede  di  approvazione  della  legge  finanziaria
regionale,  a  norma  dell'art.  40 della legge regionale 15 novembre
2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile  della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione  delle  legge  regionale  6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).»;
    m)  al  comma  1  dell'art.  23  le  parole  «I contributi di cui
all'art.  11,  comma  1,  lettera b)» sono sostituite dalle parole «I
contributi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»;
    n)  al  comma  1 dell'art. 24 le parole «di cui all'art. 8», sono
sostituite dalle parole «di cui all'art. 3-bis»;
    o) i commi 2 e 3 dell'art. 24 sono abrogati;
    p)  all'alinea  del  comma  4  dell'art.  24,  le  parole «di cui
all'art.  11»  sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 8 e
9»;
    q)  alla  lettera  a) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui
all'art.  11,  comma  1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 8»;
    r)  alla  lettera  b) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui
all'art.  11,  comma  1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 9, comma 1, lettera a)»;
    s)  alla  lettera  c) del comma 4 dell'art. 24, le parole «di cui
all'art.  11,  comma  1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «di
cui all'art. 9, comma 1, lettera b)».