Art. 18. Altezza di un edificio - Ae 1. Si definisce altezza di un edificio la distanza massima verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente: a) nel caso di edifici con coperture inclinate, e' la distanza, misurata in gronda, intercorrente tra la linea di spiccato, di cui all'art. 10 e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete penimetrale con l'intradosso della falda della copertura, posta al livello piu' alto dell'edificio stesso considerando anche i corpi di fabbrica arretrati. Qualora l'inclinazione delle falde della copertura sia superiore al trentacinque per cento, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla distanza media tra la linea di colmo e l'estradosso dell'ultimo solaio; b) nel caso di edifici con coperture piane, e' la distanza intercorrente tra la linea di spiccato e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello piu' alto dell'edificio stesso anche in caso di corpi di fabbrica arretrati, escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino ad un extraspessore massimo di 10 cm. Ove l'altezza del parapetto superi i metri 1,20 rispetto al piano di calpestio della copertura, l'altezza dell'edificio viene misurata con riferimento alla sommita' del parapetto medesimo. 2. Per edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e composizione architettonica o posti su terreni in pendenza a quote diverse, l'altezza e' data dalla maggiore delle altezze di ogni facciata dei corpi di fabbrica in cui puo' essere scomposto l'edificio stesso, di cui all'art. 19. 3. La misura dell'altezza non tiene conto: a) dei soli volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso del solaio dell'ultimo piano abitabile dell'edificio (vani scala, extracorsa o vano macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche destinate anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti rinnovabili, vani motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti di condizionamento), purche' contenuti nei limiti strettamente indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione; b) degli impianti tecnologici e di servizio rispondenti a particolari esigenze di funzionalita' dell'edificio in relazione alla sua destinazione; c) delle maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o interrato, purche' gli accessi stessi, realizzati al di sotto della linea di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a metri lineari 5, fatte salve maggiori dimensioni derivanti da normative sulla sicurezza. Per ogni piano potra' essere realizzato un solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per entrata e uscita degli autoveicoli. Dette limitazioni non trovano applicazione nel caso di destinazione a dotazioni territoriali e funzionali dei piani seminterrati o interrati.