Art. 18.

                     Altezza di un edificio - Ae



   1.  Si  definisce  altezza  di  un  edificio  la  distanza massima
verticale, misurata in metri lineari, nel modo seguente:
    a)  nel  caso di edifici con coperture inclinate, e' la distanza,
misurata  in  gronda,  intercorrente tra la linea di spiccato, di cui
all'art.  10 e l'intersezione reale o virtuale del lato esterno della
parete  penimetrale  con  l'intradosso  della  falda della copertura,
posta  al livello piu' alto dell'edificio stesso considerando anche i
corpi di fabbrica arretrati. Qualora l'inclinazione delle falde della
copertura   sia   superiore  al  trentacinque  per  cento,  l'altezza
dell'edificio  viene misurata con riferimento alla distanza media tra
la linea di colmo e l'estradosso dell'ultimo solaio;
    b)  nel  caso  di  edifici  con  coperture  piane, e' la distanza
intercorrente  tra  la  linea  di  spiccato  e l'intersezione reale o
virtuale  del  lato esterno della parete perimetrale con l'intradosso
della parte strutturale del solaio di copertura posto al livello piu'
alto  dell'edificio  stesso  anche  in  caso  di  corpi  di  fabbrica
arretrati,  escludendo lo spessore delle eventuali coibentazioni fino
ad  un  extraspessore  massimo  di 10 cm. Ove l'altezza del parapetto
superi  i  metri 1,20 rispetto al piano di calpestio della copertura,
l'altezza  dell'edificio viene misurata con riferimento alla sommita'
del parapetto medesimo.
   2.  Per  edifici con particolare articolazione plani-volumetrica e
composizione  architettonica  o  posti su terreni in pendenza a quote
diverse,  l'altezza  e'  data  dalla  maggiore  delle altezze di ogni
facciata   dei  corpi  di  fabbrica  in  cui  puo'  essere  scomposto
l'edificio stesso, di cui all'art. 19.
   3. La misura dell'altezza non tiene conto:
    a)  dei  soli  volumi tecnici emergenti dalla linea di estradosso
del  solaio  dell'ultimo  piano  abitabile dell'edificio (vani scala,
extracorsa  o  vano  macchina ascensore, apparecchiature tecnologiche
destinate  anche alla produzione di acqua calda o di energia da fonti
rinnovabili,  vani  motore, canne fumarie e di ventilazione, impianti
di   condizionamento),  purche'  contenuti  nei  limiti  strettamente
indispensabili ed architettonicamente integrati con la costruzione;
    b)  degli  impianti  tecnologici  e  di  servizio  rispondenti  a
particolari esigenze di funzionalita' dell'edificio in relazione alla
sua destinazione;
    c)  delle  maggiori altezze in corrispondenza di bocche di lupo o
agli  accessi  esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato o
interrato,  purche'  gli accessi stessi, realizzati al di sotto della
linea  di sistemazione definitiva, non siano di larghezza superiore a
metri  lineari  5,  fatte  salve  maggiori  dimensioni  derivanti  da
normative sulla sicurezza. Per ogni piano potra' essere realizzato un
solo accesso con tale tipologia, fatti salvi i casi in cui per motivi
di sicurezza siano prescritti dagli organi competenti due accessi per
entrata  e  uscita  degli  autoveicoli. Dette limitazioni non trovano
applicazione  nel  caso  di  destinazione  a dotazioni territoriali e
funzionali dei piani seminterrati o interrati.