Art. 18. Obblighi del gestore 1. L'apertura al pubblico di una pista e' condizionata alla messa in sicurezza della stessa in considerazione di previsioni per la riduzione dei rischi connessi alle pratiche sportive ivi previste. 2. Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attivita' sportiva secondo le previsioni di cui alla presente legge. 3. Il gestore e' tenuto a: a) nominare un direttore della pista, comunicandone il nominativo all'ufficio regionale di cui all'art. 10, ai fini del suo inserimento nell'elenco regionale delle piste; b) assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteorologiche, atmosferiche e di innevamento; c) provvedere alla delimitazione della pista in conformita' a quanto previsto all'art. 23; d) dotare la pista della segnaletica di cui all'art. 24; e) disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilita' e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici; f) assicurare il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'art. 22; g) provvedere, su segnalazione del direttore della pista, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari affinche' la pista risulti in sicurezza; h) provvedere agli interventi volti a garantire un adeguato innevamento delle piste, l'agibilita' delle stesse e l'eliminazione, ove possibile, di eventuali elementi di pericolosita'; i) stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilita' civile inerente la propria attivita' per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilita' anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista; l'utilizzo delle piste e' altresi' subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi puo' causare a terzi, ivi compreso il gestore; j) fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'art. 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti; k) effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 10, comma 3, funzionali all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste. 4. Gli interventi necessari ai fini dell'aumento della sicurezza, se effettuati all'interno e in prossimita' dei bordi delle piste classificate, costituiscono intervento manutentivo e non necessitano della procedura di cui all'art. 13. 5. La gestione del servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), puo' essere istituito anche a pagamento, a condizione che il titolo di accesso agli impianti preveda una totale copertura assicurativa per le spese di soccorso. 6. Differisce dalla gestione del servizio di soccorso l'eventuale servizio di recupero di persone a mezzo impianti, o comunque tramite il personale di servizio, in accertati casi di negligenza degli utenti; tale servizio puo' essere istituito dal gestore anche a pagamento. 7. E' fatta salva la possibilita' da parte della Regione di esonerare alcune piste da fondo minori dal rispetto di alcuni obblighi generali di cui al comma 3.