Art. 18 
 
Modificazioni dell'articolo 21 del D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'art. 21 del D.P.G.P. 30  settembre  1994,  n.  12-10/Leg.,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
dichiarazione, resa in conformita' alle disposizioni dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
dal legale rappresentante o  da  persona  legalmente  autorizzata  ad
impegnare l'impresa, attestante che l'impresa non e'  incorsa,  dalla
data della dichiarazione resa  ai  fini  della  richiesta  di  essere
invitata  alla  gara,  in  una  delle  cause  di  esclusione  di  cui
all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso  degli
ulteriori requisiti di partecipazione previsti  dal  bando  di  gara,
gia' attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;»; 
      b) nella lettera d) le  parole:  «500  milioni  di  lire»  sono
sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» e le parole «comma 7»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3,»; 
      c) il comma 3) e' soppresso.