Art. 18. Agevolazioni creditizie La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attivita' artigiane ed espandere i livelli occupazionali, in coerenza con i propri indirizzi programmatici, puo' concedere contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo assistito dal contributo a carico della cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni. La quota di finanziamento assitito dal contributo regionale non puo' superare i limiti fissati dalle leggi statali. A tal fine la regione puo' partecipare con propri conferimenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 giugno 1971, n. 685 alla dotazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, previo accordo con la stessa. Le somme non utilizzate ai fini del comma precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno, sopperiscono anche ai conferimenti statali, qualora questi siano esauriti.