Art. 18.
 
                      Servizi di diagnosi e cura
   1. I servizi di diagnosi e cura devono comprendere:
     a) unita' di degenza;
     b) servizio di accettazione sanitaria;
     c) servizio di diagnostica radiologica;
     d) servizio di laboratorio di analisi cliniche;
     e) servizio trasfusionale od emoteca;
     f) servizio farmaceutico.
   2.  Oltre ai servizi indicati al precedente comma, la casa di cura
deve disporre degli altri servizi diagnostici necessari in  relazione
alla specifica attivita' svolta.