Art. 18. Servizi di diagnosi e cura 1. I servizi di diagnosi e cura devono comprendere: a) unita' di degenza; b) servizio di accettazione sanitaria; c) servizio di diagnostica radiologica; d) servizio di laboratorio di analisi cliniche; e) servizio trasfusionale od emoteca; f) servizio farmaceutico. 2. Oltre ai servizi indicati al precedente comma, la casa di cura deve disporre degli altri servizi diagnostici necessari in relazione alla specifica attivita' svolta.