Art. 18.
                   Dotazione organica del personale
 
   La  dotazione organica del personale prevista dall'allegata tabela
B) puo' essere  variata  solo  con  legge  regionale  e  deve  essere
proporzionata,  oltre  che  alle  attivita'  da  svolgere, anche alle
entrate effettive di bilancio.
   L'incidenza del costo del personale non puo' superare il 50% delle
entrate dell'Istituto.