Art. 18. Dotazione organica del personale La dotazione organica del personale prevista dall'allegata tabela B) puo' essere variata solo con legge regionale e deve essere proporzionata, oltre che alle attivita' da svolgere, anche alle entrate effettive di bilancio. L'incidenza del costo del personale non puo' superare il 50% delle entrate dell'Istituto.