Art. 18. (art. 31 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 15 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Commissione di esame di maestro artigiano 1. Le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici italiano e tedesco, sono nominate dall'Assessore competente. Qualora cinque o piu' candidati appartengano al gruppo linguistico ladino, e' nominata un'apposita commissione a maggioranza ladina. 2. Fanno parte delle commissioni: a) un direttore o un insegnante di scuola professionale del settore oppure un funzionario dell'assessorato competente, in qualita' di presidente; b) un esperto nelle materie di diritto, contabilita', ragioneria ed economia aziendale; c) due artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 17, che esercitano o hanno esercitato in proprio l'attivita' artigiana oggetto dell'esame, oppure un'attivita' artigiana affine. 3. Per gli esami sulla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e dell'esame d'idoneita' possono essere nominate delle commissioni, nelle quali i membri di cui al precedente secondo comma lettera c), non devono necessariamente esercitare o avere esercitato un'attivita' artigiana specifica. 4. Per piu' attivita' artigiane affini puo' essere istituita un'unica commissione. 5. I membri della commissione di esame di maestro artigiano rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati. 6. Gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 17 sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato. 7. L'assessore competente invita per iscritto la commissione provinciale dell'artigianato a presentare le proprie designazioni. Qualora questa non provveda nei successivi quarantacinque giorni, l'assessore competente procede alla nomina autonomamente. 8. Per ciascun membro della commissione e' nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 9. La commissione di esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti. 10. Ai membri della commissione di esame sono corrisposte le indennita' previste dalle vigenti leggi. 11. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dell'Assessorato competente oppure dal personale delle scuole professionali.