Art. 18.
          (art. 31 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 15 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
              Commissione di esame di maestro artigiano
 
   1.  Le  commissioni  di  esame,  distinte per i gruppi linguistici
italiano e tedesco, sono nominate dall'Assessore competente.  Qualora
cinque o piu' candidati appartengano al gruppo linguistico ladino, e'
nominata un'apposita commissione a maggioranza ladina.
   2. Fanno parte delle commissioni:
     a)  un  direttore  o  un  insegnante di scuola professionale del
settore  oppure  un  funzionario  dell'assessorato   competente,   in
qualita' di presidente;
     b) un esperto nelle materie di diritto, contabilita', ragioneria
ed economia aziendale;
     c)  due  artigiani  iscritti  all'albo  di  cui all'art. 17, che
esercitano  o  hanno  esercitato  in  proprio  l'attivita'  artigiana
oggetto dell'esame, oppure un'attivita' artigiana affine.
   3.  Per  gli  esami  sulla parte giuridico-economica dell'esame di
maestro artigiano e dell'esame d'idoneita'  possono  essere  nominate
delle  commissioni, nelle quali i membri di cui al precedente secondo
comma lettera c),  non  devono  necessariamente  esercitare  o  avere
esercitato un'attivita' artigiana specifica.
   4.  Per  piu'  attivita'  artigiane  affini  puo' essere istituita
un'unica commissione.
   5.  I  membri  della  commissione  di  esame  di maestro artigiano
rimangono in carica per la durata di quattro anni  e  possono  essere
riconfermati.
   6.  Gli  artigiani  iscritti  all'albo  di  cui  all'art.  17 sono
nominati    su    designazione    della    commissione    provinciale
dell'artigianato.
   7.  L'assessore  competente  invita  per  iscritto  la commissione
provinciale dell'artigianato a presentare  le  proprie  designazioni.
Qualora  questa  non  provveda  nei successivi quarantacinque giorni,
l'assessore competente procede alla nomina autonomamente.
   8.  Per  ciascun membro della commissione e' nominato un supplente
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
   9.  La  commissione  di  esame  di  maestro  artigiano  delibera a
maggioranza assoluta di voti.
   10.  Ai  membri  della  commissione  di  esame sono corrisposte le
indennita' previste dalle vigenti leggi.
   11.   Le   funzioni   di  segreteria  sono  svolte  da  funzionari
dell'Assessorato  competente  oppure  dal  personale   delle   scuole
professionali.