Art. 18. Formazione e aggiornamento professionale 1. La Regione promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. 2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione. 3. Annualmente la Regione e gli enti del comparto, in accordo con le organizzazioni sindacali, potra' definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale. 4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, e' considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'ente di appartenenza. 5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede compete inoltre, ricorrendone i presupposti, l'indennita' di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 6. L'attivita' di formazione e' finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui e' assegnato e a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 7. La prima finalita' sara' perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalita' dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 8. La seconda finalita' sara' perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilita' professionale. 9. Le attivita' di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalita' del singolo dipendente che costituiranno a ogni effetto titolo di servizio.