Art. 18. Ripartizione degli utili 1. Le modalita' di ripartizione degli utili, da stabilirsi nel regolamento barracellare comunale, devono tener conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e della annessa responsabilita', nonche' della quantita' e qualita' del servizio prestato. 2. Al componente la compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili. 3. Non e' consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui al successivo art. 19, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale. 4. Sono ammesse, sul predetto fondo, esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della compagnia, nella misura non eccedente il 30 per cento della dotazione. 5. Prima di procedere alla ripartizione definitiva gli utili, si dovranno - nell'ordine - liquidare: 1) gli emolumenti dovuti al segretario; 2) le spese per liti, perizie, di amministrazione; 3) tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare. 6. Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto secondo le modalita' stabilite nel regolamento barracellare.