Art. 18. Sistema di controllo di qualita' interlaboratori 1. I laboratori di analisi pubblici e privati sono tenuti a sottostare alla verifica della attendibilita' dei dati analitici ed a quella della affidabilita' dei metodi e della strumentazione impiegati, adottando i sistemi di controllo di qualita' stabiliti dalla Regione. 2. A tal fine la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, definisce le modalita' esecutive e l'analisi dei risultati dei programmi di controllo di qualita', tenendo conto delle seguenti condizioni: sia fatto riferimento ai protocolli standardizzati stabiliti dall'Istituto superiore di sanita', ovvero, in caso di carenza a quelli predisposti dalla giunta regionale; il controllo di qualita' abbia finalita' di natura educativa tesa al conseguimento generalizzato di una migliore affidabilita' delle analisi ed al perfezionamento e standardizzazione dei metodi delle stesse; siano utilizzati sieri a titolo sconosciuto; il controllo si articoli su cicli temporali predeterminati; l'elaborazione dei dati sia tesa alla evidenziazione della qualita' analitica dei laboratori ed a quella dei metodi e/o strumenti utilizzati; siano previsti incontri periodici con i direttori dei laboratori allo scopo di approfondire l'analisi dei risultati dei controlli di qualita'.