Art. 18.
           Sistema di controllo di qualita' interlaboratori
 
   1.  I  laboratori  di  analisi  pubblici  e  privati sono tenuti a
sottostare alla verifica della attendibilita' dei dati analitici ed a
quella   della   affidabilita'  dei  metodi  e  della  strumentazione
impiegati, adottando i sistemi di  controllo  di  qualita'  stabiliti
dalla Regione.
   2.  A  tal fine la giunta regionale, sentita la commissione di cui
all'art. 11, entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge,
definisce  le  modalita'  esecutive  e  l'analisi  dei  risultati dei
programmi di controllo di  qualita',  tenendo  conto  delle  seguenti
condizioni:
    sia  fatto  riferimento  ai  protocolli  standardizzati stabiliti
dall'Istituto superiore di sanita', ovvero,  in  caso  di  carenza  a
quelli predisposti dalla giunta regionale;
    il controllo di qualita' abbia finalita' di natura educativa tesa
al conseguimento generalizzato di una  migliore  affidabilita'  delle
analisi  ed  al  perfezionamento e standardizzazione dei metodi delle
stesse;
    siano utilizzati sieri a titolo sconosciuto;
    il controllo si articoli su cicli temporali predeterminati;
    l'elaborazione  dei  dati  sia  tesa  alla  evidenziazione  della
qualita'  analitica  dei  laboratori  ed  a  quella  dei  metodi  e/o
strumenti utilizzati;
    siano  previsti incontri periodici con i direttori dei laboratori
allo scopo di approfondire l'analisi dei risultati dei  controlli  di
qualita'.