Art. 18. Norma transitoria relativa alle piante organiche 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, le Unita' Sanitarie Locali, con provvedimento del Comitato di Gestione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le piante organiche dei Servizi di Igiene e Assistenza Veterinaria, con riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma III, della presente legge e sulla base dei seguenti indici funzionali: "area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali" un veterinario pr ogni 2.000 grossi capi bovini/equivalenti per le zone di montagna; un veterinario per ogni 2.500-3.000 grossi capi bovini/equivalenti pe le zone di collina; un veterinario per ogni 5.000-6.000 grossi capi bovini/equivalenti pe le zone di pianura; un tecnico veterinario (operatore professionale collaboratore e coordinatore - personale di vigilanza e ispezione) ogni 3.000 grossi capi bovini; un agente tecnico per ogni 5.000 grossi capi bovini/equivalenti. Ai fini delle equivalenze di cui sopra si adottano i seguenti criteri: un bovino/equino adulto (oltre i due anni) = un capo grosso; tre vitelli, tre annutoli, tre suini = un capo grosso; sei ovini o caprini = un capo grosso; cinquecento polli/conigli = un capo grosso. Per le prestazioni di controllo e vigilanza veterinaria degli animali di affezioni o altri nelle Unita' Sanitarie Locali con piu' di 100.000 abitanti deve essere previsto un veterinario, un tecnico veterinario e un agente tecnico sino a 250.000 abitanti e per le frazioni superiori a 250.000 abitanti. "Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale" un veterinario - un tecnico veterinario (operatore professionale collaboratore o coordinatore - personale di vigilanza e ispezione) ogni quaranta impianti tra spacci, locali di macellazione, laboratori di trasformazione di alimenti di origine animale e macelli artigianali con operativita' non continuativa nelle zone di montagna; un veterinario - un tecnico veterinario ogni settanta impianti come sopra descritti nelle zone di collina; un veterinario - un tecnico veterinario ogni cento impianti come sopra descritti nelle zone di pianura. Per gli impianti di macellazione di tipo industriale: bovini sino a 20-30 capi/h n. 2 veterinari; oltre 30 capi/h n. 1 veterinario; suini sino a 60 capi/h n. 2 veterinari; oltre 60 capi/h n. 1 veterinario; pollame e conigli n. 1 veterinario per tempi di effettiva macellazione in relazione all'orario contrattuale di lavoro. Per i mercati ittici istituiti ai sensi della legge 25 marzo 1959, n. 125: 1 veterinario coadiutore o collaboratore, oltre il direttore del mercato. Per il personale ausiliario (agente tecnico) e tecnico veterinario si osserva il parametro di una unita' per ogni unita' di personale veterinario. 2. Ai parametri indicati nel precedente comma e' consentito derogare, con provvedimento motivato del Comitato di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali e per particolari esigenze, in relazione al numero e alla dislocazione degli allevamenti alle condizioni della viabilita', al numero e alla dislocazione degli impianti di macellazione e alla natura continuativa o saltuaria del Servizio, tenendo conto delle esigenze inerenti le prestazioni integrative di quelle ispettive, la vigilanza sanitaria, l'educazione sanitaria del consumatore. 3. Nella prima applicazione della presente legge l'organico minimo del personale veterinario delle due aree e' individuato in un veterinario dirigente, un veterinario coadiutore e un veterinario collaboratore per ciascuna area. 4. Il rapporto tra veterinari coadiutori e veterinari collaboratori, qualora la dotazione organica complessiva del servizio lo consenta, e' di 1 a 2. 5. Nei casi in cui si verifichi una temporanea carenza nel personale veterinario di una delle due aree le relative funzioni possono essere svolte dall'altra unita' operativa, utilizzando il personale in servizio con i criteri di mobilita' previsti dalla normativa dettata dall'Accordo Nazionale di Lavoro. 6. L'organico complessivo minimo del personale amministrativo del servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria di ogni Unita' Sanitaria Locale e' costituito da un collaboratore amministrativo, da un assistente amministrativo e da un coadiutore amministrativo, posto alle dipendenze funzionali del responsabile del Servizio; in relazione alle dimensioni complessive del Servizio, l'organico del personale amministrativo potra' essere aumentato, con provvedimento motivato dell'Unita' Sanitaria Locale. 7. Per le assunzioni temporanee di personale ausiliario necessario per il contenimento degli animali e per esigenze stagionali, le Unita' Sanitarie Locali osserveranno le disposizioni dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. 8. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva le piante organiche dei Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie locali e autorizza le necessarie assunzioni.