Art. 18. Campagne antincendio 1. Allo scopo di garantire una piu' efficace campagna antincendio, l'Azienda e' autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali. 2. Per le stesse finalita' l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.