Art. 18.
                  Rapporti finanziari per la delega
 
   1.  Per  l'esercizio  delle funzioni delegate di cui alla presente
legge sono attribuiti a ciascuna provincia i proventi delle  sanzioni
pecuniarie  di  cui  all'art.  13  e  i  contributi di cui alla legge
regionale 22 luglio 1991, n. 13.