Art. 18. Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie delle unita' sanitarie locali 1. Presso l'assessorato regionale alla sanita' e' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi e delle tecnologie delle unita' sanitarie locali, di seguito denominato Osservatorio, al fine di acquisire elementi utili per il controllo della gestione delle unita' sanitarie locali stesse e per la programmazione sanitaria regionale nella specifica materia. 2. L'Osservatorio, nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ad integrazioni, costituisce funzione integrata dei settori 53 - Problemi istituzionali del servizio sanitario nazionale, 56 - Problemi finanziari del servizio sanitario nazionale, 57 - Programmazione sanitaria. 3. L'Osservatorio opera in collegamento con il sistema informativo di cui all'articolo 17 e svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) effettuazione di rilevazioni sui beni di largo consumo, sui servizi, sulle attrezzature e sugli strumenti acquistati dalle unita' sanitarie locali, con riferimento ad elementi quali il prezzo, la qualita', la quantita', le modalita' di contrattazione per le rela- tive forniture e per l'approvvigionamento nonche' ad altri elementi significativi che caratterizzano le forniture o i servizi; b) elaborazione dei dati raccolti per settori merceologici e standard qualitativi e quantitativi, al fine della valutazione della spesa delle unita' sanitarie locali e per la individuazione dei massimali di riferimento per il finanziamento della spesa sanitaria. 4. Per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 3 l'Osservatorio acquisisce i dati tecnici ed economico-finanziari relativi: a) alle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi delle unita' sanitarie locali; b) alle imprese fornitrici delle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi; c) alle modalita' di aggiudicazione delle forniture e sui contenuti dei relativi contratti; d) alla spesa effettivamente sostenuta, sia di parte corrente che in conto capitale, per l'acquisizione di beni e servizi e ai tempi di pagamento delle forniture. 5. Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono indicati: a) le procedure per la rilevazione e raccolta dei dati; b) le iniziative da adottare in caso di scostamento dei prezzi dei beni e servizi e tecnologie acquisiti dalle unita' sanitarie locali rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato ovvero di irregolarita' nelle procedure contrattuali; c) i criteri e le modalita' per la classificazione e codifica inventariale dei beni delle unita' sanitarie locali; d) le modalita' di collegamento dell'Osservatorio con gli analoghi osservatori nazionali e regionali. 6. Presso l'assessorato alla sanita' e' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, una commissione di supporto all'attivita' dell'Osservatorio, con funzioni di consulenza agli organi e strutture regionali in materia di beni e servizi delle unita' sanitarie locali, composta dai dirigenti dei settori indicati al comma 2, dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, da dipendenti delle unita' sanitarie locali, particolarmente qualificati nella materia, nonche' da esperti esterni. Il predetto decreto indica, altresi, le modalita' di funzionamento della commissione.