Art. 18.
        Osservatorio regionale dei prezzi dei beni e servizi
          e delle tecnologie delle unita' sanitarie locali
 
   1.  Presso  l'assessorato  regionale  alla  sanita'  e'  istituito
l'Osservatorio  regionale  dei  prezzi  dei  beni  e  servizi e delle
tecnologie delle  unita'  sanitarie  locali,  di  seguito  denominato
Osservatorio,  al  fine  di acquisire elementi utili per il controllo
della  gestione  delle  unita'  sanitarie  locali  stesse  e  per  la
programmazione sanitaria regionale nella specifica materia.
   2.   L'Osservatorio,   nelle  more  della  riorganizzazione  delle
strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n.
36 e successive modificazioni ad integrazioni,  costituisce  funzione
integrata  dei  settori  53  -  Problemi  istituzionali  del servizio
sanitario nazionale, 56 - Problemi finanziari del servizio  sanitario
nazionale, 57 - Programmazione sanitaria.
   3. L'Osservatorio opera in collegamento con il sistema informativo
di cui all'articolo 17 e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
     a)  effettuazione  di rilevazioni sui beni di largo consumo, sui
servizi, sulle attrezzature e sugli strumenti acquistati dalle unita'
sanitarie locali, con riferimento ad elementi  quali  il  prezzo,  la
qualita',  la  quantita', le modalita' di contrattazione per le rela-
tive forniture e per l'approvvigionamento nonche' ad  altri  elementi
significativi che caratterizzano le forniture o i servizi;
     b)  elaborazione  dei  dati  raccolti per settori merceologici e
standard qualitativi e quantitativi, al fine della valutazione  della
spesa  delle  unita'  sanitarie  locali  e  per la individuazione dei
massimali di riferimento per il finanziamento della spesa sanitaria.
   4.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti   previsti   al   comma   3
l'Osservatorio  acquisisce  i  dati  tecnici  ed economico-finanziari
relativi:
     a) alle tecnologie, infrastrutture, beni e servizi delle  unita'
sanitarie locali;
     b)  alle  imprese  fornitrici  delle tecnologie, infrastrutture,
beni e servizi;
     c) alle  modalita'  di  aggiudicazione  delle  forniture  e  sui
contenuti dei relativi contratti;
     d)  alla  spesa  effettivamente sostenuta, sia di parte corrente
che in conto capitale, per l'acquisizione di  beni  e  servizi  e  ai
tempi di pagamento delle forniture.
   5.  Le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite
con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono indicati:
     a) le procedure per la rilevazione e raccolta dei dati;
     b) le iniziative da adottare in caso di scostamento  dei  prezzi
dei  beni  e  servizi  e  tecnologie acquisiti dalle unita' sanitarie
locali rispetto a quelli normalmente praticati sul mercato ovvero  di
irregolarita' nelle procedure contrattuali;
     c)  i  criteri  e le modalita' per la classificazione e codifica
inventariale dei beni delle unita' sanitarie locali;
     d)  le  modalita'  di  collegamento  dell'Osservatorio  con  gli
analoghi osservatori nazionali e regionali.
   6. Presso l'assessorato alla sanita' e' istituita, con decreto del
Presidente  della  Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9
giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  una
commissione di supporto all'attivita' dell'Osservatorio, con funzioni
di  consulenza agli organi e strutture regionali in materia di beni e
servizi delle unita' sanitarie locali,  composta  dai  dirigenti  dei
settori  indicati  al  comma  2,  dai dirigenti delle altre strutture
regionali interessate, da dipendenti delle unita'  sanitarie  locali,
particolarmente   qualificati   nella  materia,  nonche'  da  esperti
esterni.  Il  predetto  decreto  indica,  altresi,  le  modalita'  di
funzionamento della commissione.