Art. 18.
                       Variazioni di bilancio
 
   1.  La  Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio
le variazioni conseguenti alla presente legge,  ai  sensi  del  terzo
comma  dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n.
7, come sostituito dall'articolo 33, eomma 3, della legge provinciale
3 settembre 1993, n. 23.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 17 dicembre 1993
                        Il Presidente della Giunta provinciale:
                                      BAZZANELLA
 
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: G.
   SOTTILE.