Art. 18. Variazioni di bilancio 1. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'articolo 33, eomma 3, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 17 dicembre 1993 Il Presidente della Giunta provinciale: BAZZANELLA Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: G. SOTTILE.