Art. 18.
       Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
 
  1. Il secondo comma dell'art. 11 della  legge  regionale  8  luglio
1977, n. 47 e' sostituito dai seguenti:
  "Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
sole   somme   dovute   dalla   Regione  a  seguito  di  obbligazioni
giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso.
  Si considerano altresi' impegnate:
   a) le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui
in corrispondenza e per l'ammontare dei mutui contratti;
   b) le spese  in  conto  capitale  finanziate  con  l'emissione  di
prestiti obbligazionari in corrispondenza dell'ammontare dei prestiti
emessi e riscossi;
   c)  le  spese  correlate  ad  accertamenti  di entrate relative ad
assegnazioni comunitarie, statali e di altri enti aventi destinazione
vincolata e le spese  relative  all'eventuale  cofinanziamento  delle
assegnazioni medesime.
  Le   somme   stanziate   per   spese  in  conto  capitale  relative
all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere, anche se  non
impegnate,  possono  essere mantenute in bilancio, quali residui, nel
solo  esercizio  successivo  -  mediante   decreti   motivati   delle
competenti  amministrazioni  -  al  termine  del quale, se ancora non
impegnate, costituiscono economie di spesa".
  2. L'art. 18  della  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.  47  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  18  (Mutui,  prestiti  e  anticipazioni).  - La Regione puo'
contrarre  mutui  ed   emettere   obbligazioni   esclusivamente   per
provvedere  a  spese  di  investimento  e  rimborso  di  prestiti; le
relative entrate hanno destinazione vincolata.
  I mutui  ed  i  prestiti  obbligazionari  possono  essere  altresi'
assunti    per    il   ripianamento   dell'eventuale   disavanzo   di
amministrazione come risulta determinato con il  rendiconto  generale
dell'esercizio precedente.
  L'autorizzazione  alla  contrazione  di  mutui  o  all'emissione di
prestiti obbligazionari, concessa con la legge  di  approvazione  del
bilancio  o  con  leggi  di  variazione  del medesimo, cessa di avere
vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
  L'ammortamento dei muti non puo' avere  durata  inferiore  ad  anni
cinque  e  maggiore  di  anni  quindici  e  la relativa decorrenza e'
fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della  stipula
del  contratto;  la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo  anno,  della  quota  capitale  e  della  quota  interessi;
unitamente   alla  prima  rata  di  ammortamento  del  mutuo  cui  si
riferiscono,   sono   corrisposti   gli   eventuali   interessi    di
preammortamento  da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate
dalla   data   di   somministrazione   alla   data   di    decorrenza
dell'ammortamento  -  gravati  degli ulteriori interessi, al medesimo
tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino  alla
scadenza della prima rata.
  Il  ricavato  dei  mutui  e  dei prestiti obbligazionari e' versato
nelle  casse  regionali  ed  e'  utilizzato  in  base   a   documenti
giustificativi  della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori.
  I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi,
sono iscritti fra i  residui  attivi;  i  mutui  non  stipulati  e  i
prestiti  non  emessi,  entro  lo stesso termine costituiscono minori
entrate rispetto alle previsioni.
  I mutui sono stipulati ed i  prestiti  sono  emessi  dall'assessore
regionale  per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta
regionale.
  I mutui possono  essere  contratti  ed  i  prestiti  obbligazionari
possono essere emessi a tasso fisso o variabile.
  Le  emissioni  obbligazionarie  sono effettuate secondo i parametri
finanziari indicati nel regolamento ministeriale in materia di titoli
obbligazionari emessi da enti locali.
  La Regione puo' contrarre anticipazioni con le aziende  di  credito
incaricate  del  servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di
fronteggiare temporanee deficienze  di  cassa,  per  un  importo  non
eccedente  il  3  per  cento  dell'ammontare delle entrate tributarie
riscosse e versate  nell'esercizio  precedente,  al  tasso  effettivo
annuo  di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze
di cassa aumentato di due punti.
  Le  anticipazioni  devono   essere   estinte   entro   il   termine
dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
  E'   abrogata  ogni  disposizione  in  contrasto  con  il  presente
articolo".
  3. Le disposizioni di cui all'art. 18,  primo  comma,  della  legge
regionale  8  luglio 1977, n. 47 come modificato dal primo alinea del
punto 2 del  presente  articolo,  trovano  applicazione  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2000.
  4.  All'art.  12, primo comma, della legge regionale n. 47 del 1977
dopo le parole "non impegnate"  sono  aggiunte  le  seguenti  "o  non
mantenute in bilancio".