Art. 18.
                            Disciplinare
 
  1. L'Amministrazione provinciale competente, sulla base  dei  piani
di  assestamento  e  di  gestione  allegati  alla  domanda, redige un
apposito disciplinare, che e' parte integrante del  provvedimento  di
concessione di azienda faunistico-venatoria e ne trasmette copia alla
Regione,   unitamente  al  parere.  Nel  disciplinare  risultano  gli
interventi  che  il  titolare  della  concessione  deve  operare  sul
territorio,  i  tempi  per  la  relativa  attuazione,  le  specie  di
selvaggina  per  il  cui  sviluppo,  prelievo  ed   irradiamento   e'
rilasciata  la concessione, nonche' il rapporto minimo fra selvaggina
e territorio.
  2. Nel disciplinare di concessione e' anche determinato  il  numero
massimo  dei capi di selvaggina di cui e' consentita la detenzione in
allevamento a scopo di ripopolamento dell'azienda.