Art. 18. Disciplinare 1. L'Amministrazione provinciale competente, sulla base dei piani di assestamento e di gestione allegati alla domanda, redige un apposito disciplinare, che e' parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria e ne trasmette copia alla Regione, unitamente al parere. Nel disciplinare risultano gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la relativa attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo, prelievo ed irradiamento e' rilasciata la concessione, nonche' il rapporto minimo fra selvaggina e territorio. 2. Nel disciplinare di concessione e' anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui e' consentita la detenzione in allevamento a scopo di ripopolamento dell'azienda.