Art. 18. Programma annuale di intervento 1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonche' alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla conferenza di cui all'art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorche' rivenienti da Amministrazioni diverse. 2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto: a) della priorita' degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita'; b) degli interventi per la prevenzione.