Art. 18.
                   Programma annuale di intervento
 
  1.  Tutti   gli   interventi   mirati   all'integrazione   sociale,
scolastica,  lavorativa,  all'orientamento e formazione professionale
dei  cittadini  handicappati,  nonche'  alla  prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono
essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai
partecipanti alla conferenza di cui all'art.  19,  comma  1,  tenendo
conto  del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle
risorse   finanziarie   disponibili,    ancorche'    rivenienti    da
Amministrazioni diverse.
  2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto:
   a)  della  priorita'  degli  interventi  in  favore  delle persone
handicappate in situazione di gravita';
   b) degli interventi per la prevenzione.