Art. 18 Inserimento del Capo VI-bis della legge regionale n. 11 del 2004 1. Dopo il Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 e' inserito il seguente: "Capo VI-bis - MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - Art. 23-bis (Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo). - 1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a: a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione; b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilita'; c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilita' dei processi di acquisizione; d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici. Art. 23-ter (Nodo telematico di interscambio). - 1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attivita' strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresi' l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4-bis. 3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalita' per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23-quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPa-ER nei sistemi informativi dello Stato. Art. 23-quater (Adesione al SiCiPa-ER). - 1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia. 2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facolta' di utilizzare il SiCiPa-ER. 3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalita' di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facolta' di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia. Art. 23-quinquies (Misure per le piccole e medie imprese). - 1. La Giunta regionale definisce le modalita', gli strumenti e le attivita' di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.".