Art. 18 
 
                     Inserimento del Capo VI-bis 
                della legge regionale n. 11 del 2004 
 
  1. Dopo il Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 e' inserito
il seguente: 
  "Capo VI-bis - MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO  PASSIVO
DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE  ELETTRONICA  -  Art.
23-bis  (Sistema  regionale  per  la  dematerializzazione  del  ciclo
passivo).   -   1.   Al   fine   di   sviluppare   il   processo   di
dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei
soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18
del  2011,  promuove  e  gestisce  il  Sistema   regionale   per   la
dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel  rispetto  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  europeo,   delle   disposizioni
relative alle materie di  competenza  esclusiva  dello  Stato  e  dei
principi fondamentali riservati alla legislazione statale in  materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza
pubblica e del sistema tributario. 
  2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto  e  flessibile,  e  in
coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilita' di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a: 
    a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i  costi  di
gestione; 
    b) consentire l'inserimento automatico dei dati  nei  sistemi  di
contabilita'; 
    c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica,
la trasparenza e la tracciabilita' dei processi di acquisizione; 
    d) stimolare la diffusione della fatturazione  elettronica  anche
nei rapporti commerciali tra gli operatori economici. 
  Art. 23-ter (Nodo telematico di interscambio). - 1.  La  promozione
del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attivita' strumentali e connesse
per sviluppare il processo di dematerializzazione del  ciclo  passivo
delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede  a  realizzare  un
nodo  telematico  di  interscambio  che  costituisce   lo   strumento
organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del  ciclo
passivo delle acquisizioni, ed in  particolare  delle  fatture.  Tale
nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento  di  documenti  validati  e
conformi agli standard e alle  regole  tecniche  europee  e  statali.
Consente  altresi'  l'accesso  alle  funzioni  di   archiviazione   e
conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4-bis. 
  3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto  delle  disposizioni
statali vigenti, le modalita' per la gestione del nodo telematico  di
interscambio e  per  la  sua  utilizzazione  ai  sensi  dell'articolo
23-quater, anche al fine di garantire  l'integrazione  del  SiCiPa-ER
nei sistemi informativi dello Stato. 
  Art. 23-quater  (Adesione  al  SiCiPa-ER).  -  1.  L'emissione,  la
trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione  dei
documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo
19, comma 5,  lettera  a),  deve  avvenire  esclusivamente  in  forma
elettronica attraverso il  SiCiPa-ER  con  l'osservanza  delle  norme
europee e statali vigenti in materia. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5,  lettera  b),  hanno
facolta' di utilizzare il SiCiPa-ER. 
  3. L'agenzia, nel  rispetto  delle  disposizioni  statali  vigenti,
opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19,  comma
5,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  informatiche   necessarie
all'assolvimento  degli   obblighi   in   materia   di   fatturazione
elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 
  4. La  Giunta  regionale  definisce  i  tempi  e  le  modalita'  di
applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi  di  cui
al comma 1 e delle facolta' di cui  al  comma  2,  nel  rispetto  dei
vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia. 
  Art. 23-quinquies (Misure per le piccole e medie imprese). - 1.  La
Giunta regionale definisce le modalita', gli strumenti e le attivita'
di supporto tecnologico  e  informativo,  incluse  le  iniziative  di
comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici
dei soggetti di cui all'articolo  19,  comma  5,  che  aderiscono  al
SiCiPa-ER.".