Art. 18 Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalita' e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unita' fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al decreto legislativo n. 49/2010, al fine di preservare la capacita' della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonche' proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno in corso, il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce: a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, ed in conformita' con le disposizioni del medesimo articolo; b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale, per la cui progettazione e realizzazione la Regione puo' avvalersi dei singoli comuni previa stipula di apposita convenzione; c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione; d) le attivita' per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri. 3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera puo' costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3, nonche' essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell'anno di riferimento. 4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).