Art. 18 
 
Programmazione  regionale  degli  interventi  per   il   recupero   e
  riequilibrio della fascia  costiera.  Documento  operativo  per  il
  recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 
 
  1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono
definite le finalita' e gli obiettivi di intervento per il recupero e
riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unita'
fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le  strategie
di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e  tenuto
conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di
alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle  aree
a rischio di inondazione marina, di cui  al  decreto  legislativo  n.
49/2010, al fine di preservare la capacita' della costa di  adattarsi
ai  cambiamenti  climatici  e  di  mantenere  la  naturale   dinamica
costiera,  nonche'  proteggere  gli  abitati  e   le   infrastrutture
costiere. 
  2. La Giunta regionale, con  deliberazione,  approva  entro  il  31
gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno in corso, il documento
operativo annuale per il recupero ed  il  riequilibrio  della  fascia
costiera che definisce: 
    a) le opere di  difesa  della  costa  e  degli  abitati  costieri
progettate  e  realizzate  dalla  Regione   e   gli   interventi   di
manutenzione di competenza regionale con il relativo  cronoprogramma,
in coerenza con  le  previsioni  dell'elenco  annuale  del  programma
triennale regionale delle opere pubbliche di  cui  all'art.  128  del
decreto  legislativo  n.  163/2006,  ed   in   conformita'   con   le
disposizioni del medesimo articolo; 
    b)  le  opere  di  manutenzione  con   relativo   cronoprogramma,
riguardanti il territorio di un solo comune e direttamente connesse e
funzionali alla gestione del  demanio  marittimo,  finanziate,  anche
parzialmente,  con  risorse  del  bilancio  regionale,  per  la   cui
progettazione e realizzazione la Regione puo' avvalersi  dei  singoli
comuni previa stipula di apposita convenzione; 
    c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi
per le operazioni di movimentazione dei  sedimenti  lungo  la  fascia
costiera, con particolare riferimento all'individuazione  delle  zone
di erosione e di quelle di  accumulo,  finalizzate  agli  interventi,
pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione; 
    d) le attivita' per l'implementazione ed il  miglioramento  delle
informazioni sullo stato della  costa,  finalizzate  alla  conoscenza
dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali  e  delle  dinamiche
che regolano i sistemi fisici costieri. 
  3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio  della
fascia  costiera  puo'  costituire  autonoma  sezione  del  documento
operativo per la difesa del suolo di cui all'art. 3,  nonche'  essere
approvato per stralci funzionali ed essere  aggiornato  nell'anno  di
riferimento. 
  4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio  della
fascia costiera individua, compatibilmente con  i  vincoli  derivanti
dalla finanza pubblica e  dalle  norme  in  materia  di  pareggio  di
bilancio, le risorse del bilancio regionale per  la  progettazione  o
realizzazione delle opere e degli  interventi  di  cui  al  comma  2,
lettere a) e b).