Art. 18 
 
Modificazioni della  legge  provinciale  30  dicembre  2014,  n.  14,
          relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS) 
 
  1. All'art. 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera f) del comma 2 e' inserita la seguente: 
    «f-bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola  paritaria
s'intende il fabbricato, censito al catasto in  qualsiasi  categoria,
strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e
per le attivita' indicate nell'art.  30  della  legge  provinciale  7
agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non
posseduto da questi soggetti.»; 
    b) nella lettera a) del comma 6 le  parole:  «l'aliquota  per  le
abitazioni  principali,  per  le  fattispecie  assimilate  e  per  le
relative pertinenze e' fissata nella misura  dello  0,35  per  cento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'aliquota  per  le   abitazioni
principali,  per  le  fattispecie  assimilate  e  per   le   relative
pertinenze e' fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei
fabbricati, rientranti nelle  medesime  fattispecie,  iscritti  nelle
categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali e' fissata nella misura
dello 0,35 per cento»; 
    c) dopo la lettera d) del comma 6 e' inserita la seguente: 
    «d-bis) l'aliquota per i  fabbricati  destinati  e  utilizzati  a
scuola paritaria  e'  fissata  nella  misura  dello  0,2  per  cento.
Il comune, con la deliberazione prevista dall'art. 8, comma  1,  puo'
diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento.». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'art. 6  della  legge
provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le  parole:  «la  cessazione
della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della
determinazione  dei  termini  temporali  per  i   rimborsi   previsti
dall'art. 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari  previsti
dall'art. 10, comma 9 - dalla data  dell'adozione  preliminare  dello
strumento  urbanistico  comunale,  come  previsto   dalla   normativa
provinciale in  materia  di  urbanistica;  quando  l'attribuzione  al
terreno di una destinazione urbanistica diversa da  area  edificabile
consegue  alla   domanda   del   soggetto   interessato   l'esenzione
retroagisce alla data di presentazione della domanda;». 
  3. All'art. 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera a) del comma 1 e' inserita la seguente: 
    «a-bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui  all'art.
111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  (legge  provinciale
per il governo del territorio 2015), fermo restando l'art.  6,  comma
3, lettera c), della presente legge;»; 
    b) alla fine del comma  2  sono  inserite  le  parole:  «Ai  fini
dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle  comunita'  di  cui
alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra  detti  enti,
si intendono i soggetti che  soddisfino,  in  quanto  compatibili,  i
requisiti di cui all'art. 33, comma I , della legge provinciale n.  3
del 2006.»; 
    c) alla fine della lettera  a)  del  comma  3  sono  inserite  le
parole: «, e quelli privi  dell'iscrizione  ma  notificati  ai  sensi
dell'allora  vigente  legge  20  giugno  1909,  n.  364  (Norme   per
l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti)». 
  4. All'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) nella lettera e-bis) del comma 2 le parole: «per l'anno  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016»; 
    b) dopo la lettera e-bis) del comma 2 e' inserita la seguente: 
    «e-ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti  indicati
dall'art. 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi  oggetto
di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della  legge  9  dicembre
1998, n.  431  (Disciplina  delle  locazioni  e  del  rilascio  degli
immobili adibiti ad uso abitativo);». 
  5. Dopo il comma 9 dell'art. 10 della legge provinciale n.  14  del
2014 sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili  gravate  da
vincolo di  espropriazione  per  pubblica  utilita'  ai  sensi  della
normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al
rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci  anni  il  terreno
non  e'  espropriato  con  emissione  del  provvedimento   definitivo
previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si
riferisce ai dieci  periodi  d'imposta,  compreso  quello  in  corso,
antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza  del  vincolo
di espropriazione. Si applicano le disposizioni  che  disciplinano  i
rimborsi IMIS posti in essere su  istanza  del  contribuente.  Questo
comma si  applica  alle  aree  edificabili  gravate  dal  vincolo  di
espropriazione  per  pubblica  utilita'  limitatamente   ai   periodi
d'imposta di applicazione dell'IMIS. 
  9-ter. In deroga a quanto disposto dall'art. 8,  comma  2,  lettera
g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo
di espropriazione per pubblica  utilita'  ai  sensi  della  normativa
provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso
d'ufficio dell'IMIS versata in caso di  intervenuta  inedificabilita'
delle aree medesime ai sensi dell'art. 6, comma  2,  lettera  a).  Il
rimborso e' dovuto per un massimo di dieci  anni  ed  e'  alternativo
alla previsione del comma 9-bis. Si  applicano  le  disposizioni  che
disciplinano  i  rimborsi  IMIS  posti  in  essere  su  istanza   del
contribuente. 
  9-quater.  Per  il  solo   periodo   d'imposta   2016   l'eventuale
accoglimento  da  parte  del  catasto  di   richieste   di   modifica
dell'iscrizione  catastale  dalla  categoria  D1  alla  categoria  C3
presentate entro il 31 dicembre 2016  comporta  l'applicazione  della
nuova rendita all'intero  periodo  d'imposta.  Nel  caso  in  cui  il
soggetto passivo abbia effettuato uno o piu'  versamenti  utilizzando
per il calcolo la rendita catastale in vigore  prima  della  notifica
della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale  del
fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata e' rimborsata secondo
le modalita' ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui  la  nuova
rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con  le
ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta  senza
applicazione di sanzioni.». 
  6. Nel comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale n. 14 del  2014
le parole: «per l'anno  2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
partire dall'anno 2015». 
  7. All'art.  14  della  legge  provinciale  n.  14  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di
cui all'art. 5, comma 6, lettera d), e' stabilita in 1.500 euro.»; 
  b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Per i periodi d'imposta  2016  e  2017,  per  gli  immobili
diversi dalle abitazioni principali, fattispecie  assimilate  e  loro
pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese  le  facolta'  ivi
riconosciute ai comuni, tranne: 
    a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e  D2
le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; 
    b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1  e  C3
le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento. 
  6-ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili
posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa  sociale
ai sensi della  normativa  provinciale  di  settore,  destinati  alle
attivita', anche svolte con modalita' commerciali, di cui all'art. 7,
comma 1, lettera  i),  del  decreto  legislativo  n.  504  del  1992.
L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse
dalle cooperative sociali  che  abbiano  stipulato  o  stipulino  nel
medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le
comunita', gli enti del servizio sanitario  nazionale  e  le  aziende
sanitarie.  L'importo  corrispondente  all'esenzione,  espresso  come
equivalente sovvenzione, e'  concesso  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento   (UE)   n.   1407/2013   della   Commissione    relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"  e  compete
solo in base alla presentazione di specifica comunicazione  ai  sensi
dell'art. 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto  dei
limiti previsti  dal  predetto  regolamento.  La  comunicazione  puo'
essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta  di
cui all'art. 9, comma 1,  anche  a  seguito  dell'invio  del  modello
precompilato di cui all'art. 9, comma  5.  L'eventuale  presentazione
della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro  il  termine
di prescrizione del 31  dicembre  2016,  costituisce  titolo  per  la
richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 10, comma 9. L'esenzione  di
cui al presente comma non si cumula con quella  di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c).»; 
    c) il comma 7 e' abrogato. 
  8. Per l'anno 2016, se la normativa statale  prevede  modificazioni
nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'art.  9,
comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014  non  si  applica  ai
fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E. 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo
articolo si provvede secondo le modalita' indicate nella tabella B.