Art. 18 
 
Competenze degli enti parco regionali. Inserimento  dell'art.  45-ter
                  nella legge regionale n. 10/2010 
 
  1. Dopo l'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010, e' inserito
il seguente: 
  «Art. 45-ter (Competenze degli enti parco regionali). - 1. Sono  di
competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente
titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III  e  IV  alla
parte  seconda  del   decreto   legislativo   n.   152/2006   qualora
integralmente ricadenti nelle  aree  dei  parchi  regionali  o  nelle
relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 
  2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree  di  cui
al comma 1, i provvedimenti conclusivi  delle  procedure  di  cui  al
presente titolo sono emanati previo parere dell'ente parco  regionale
che si esprime nei termini di cui all'art. 25, comma  3  del  decreto
legislativo n. 152/2006, limitatamente agli impatti sul territorio di
propria pertinenza. 
  3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai  progetti  di
cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i)  dell'allegato  IV
alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e  riguardanti
cave che  prevedono  un  quantitativo  annuo  di  materiale  estratto
superiore a 30.000 metri cubi, restano  di  competenza  regionale  ai
sensi dell'art. 45. 
  4.  Gli  enti  parco  regionali  individuano  l'organo  o   ufficio
competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure  di
cui al presente titolo nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti,  in
conformita' alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n.
30 (Norme per la conservazione e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).».