Art. 18 Competenze degli enti parco regionali. Inserimento dell'art. 45-ter nella legge regionale n. 10/2010 1. Dopo l'art. 45-bis della legge regionale n. 10/2010, e' inserito il seguente: «Art. 45-ter (Competenze degli enti parco regionali). - 1. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue, fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al comma 1, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza. 3. Le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti di cui al comma 1 compresi nel paragrafo 8 lettera i) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e riguardanti cave che prevedono un quantitativo annuo di materiale estratto superiore a 30.000 metri cubi, restano di competenza regionale ai sensi dell'art. 45. 4. Gli enti parco regionali individuano l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, in conformita' alle disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).».