Art. 18 
 
     Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La  funzione  di  comandante  puo'  essere  attribuita  solo  a
personale  di  comprovata  esperienza  con  riferimento  ai   compiti
specifici affidati e alla  complessita'  dell'ente  di  appartenenza,
preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge  regionale  n.  24  del
2003 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia
locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale  non
possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia  giudiziaria
e polizia amministrativa locale proprie  della  funzione  di  polizia
locale. Il comandante  risponde  funzionalmente  all'organo  che  nel
comune o negli altri enti locali, diversi dal Comune, ha la  funzione
di polizia locale attribuita dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n.
65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).». 
  3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del
2003 e' inserito il seguente: 
  «3-ter. Il comandante  riveste  la  qualifica  apicale  nell'ambito
dell'ente, ovvero, nei  corpi  intercomunali,  la  qualifica  apicale
prevista dal regolamento della forma associata.». 
  4. Al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003
la parola «municipale» e' sostituita dalla seguente: «locale».